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Serre fotovoltaiche, c’è la bocciatura del Tar del Lazio

  • 1 Agosto 2011

Una prima bocciatura dal Tar del Lazio contro il Quarto conto energia, in particolare in merito l’applicazione del requisito costruttivo di idoneità funzionale previsto per le serre fotovoltaiche.

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Il Tar del Lazio ha sospeso l’applicazione del requisito costruttivo di idoneità funzionale previsto dal quarto conto energia per le serre fotovoltaiche ritenendolo irragionevole e lesivo della posizione giuridica di quegli impianti che hanno già ottenuto l’autorizzazione sulla base del terzo conto energia. Il ricorso era stato presentato da un fondo internazionale che ha investito in Italia con quattro serre fotovoltaiche. “L’idoneità alla coltivazione delle serre è valutata e approvata dagli enti locali competenti e quindi non può essere messa in discussione dal Ministero dello Sviluppo Economico”, spiegano gli avvocati coinvolti nel ricorso.


Il quarto conto energia, come sappiamo, ha parificato le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati rurali con quelle più vantaggiose previste per gli impianti sugli edifici, ma ha anche indicato in modo univoco la classificazione catastale degli edifici che possono beneficiare delle tariffe. Poiché la serra non è considerata un volume chiuso registrato al catasto non può godere delle tariffe per gli edifici.


Le regole tecniche del GSE indicano però specifiche caratteristiche per le serre fotovoltaiche: “struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a una serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%”.


Altre pronunce del Tar nel merito sono attese per febbraio 2012 e riguarderanno anche gli impianti fotovoltaici a terra. Sono infatti oltre 100 sono gli operatori che si sono appellati al Tar Lazio contro il decreto conto energia 4, in particolare per il cambiamento repentino delle regole e per l’introduzione del Registro grandi impianti.


 


 

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