Il quarto conto energia fotovoltaico in sintesi

Firmato lo scorso 6 maggio, il decreto sul quarto conto energia fotovoltaico contiene diverse novità rispetto al regime di incentivazione precedente e a quello che molti operatori si attendevano. Un breve riassunto del testo, che trovate in allegato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio.

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Firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’ambiente venerdì 6 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, il decreto ministeriale sul quarto conto energia per il fotovoltaico contiene diverse novità sia rispetto al regime di incentivazione precedente sia rispetto a quello che ci si aspettava. Riassumiamo brevemente gli aspetti più rilevanti del testo (allegato in basso).


Le riduzioni, diversamente da quanto molti speravano, partiranno già dal primo giugno e sono quelle riassunte nelle tabelle riportate qui sotto (per il secondo semestre, il 2012 e gli anni successivi si veda a pag. 32 del documento). Le classi di potenza per gli impianti convenzionali restano quelle del terzo conto energia: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 kW a 1 MW, da 1 a 5 MW e superiori ai 5 MW.



Gli impianti convenzionali vengono ancora distinti tra quelli “su edificio”, premiati più generosamente, e “altri impianti“. Le tariffe per quei moduli che vanno a sostituire le coperture di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline saranno pari alla media aritmetica fra quelle spettanti agli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” quella per “altri impianti fotovoltaici”.


Per accedere all’incentivo si farà riferimento al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, ossia quando sarà allacciato, fatto salvo che i gestori di rete dovranno garantire la connessione in un tempo certo (30 giorni): diversamente ci saranno specifiche indennità che dovranno essere stabilite dall’Autorità per l’Energia (tit. 1, art. 7, pag. 11 del documento).


La versione firmata del testo definisce i “piccoli impianti” quelli inferiori a 1 megawatt di potenza realizzati su edifici,  quelli a terra inferiori 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, e quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche (tit. 1, art. 3, lettera u, pag. 9). Questi, a differenza dei grandi, fino a tutto il 2012 non sono soggetti ai limiti di spesa programmati e non hanno l’obbligo di iscrizione al registro informatico, al quale dopo il 31 agosto i grandi impianti dovranno iscriversi (tit.1, art.8, pag. 12).


Il nuovo conto energia infatti prevede un limite di spesa complessivo per tutti gli impianti (6-7 miliardi per il periodo 2011-2016, pari a circa 23 GW incentivabili) e delle soglie semestrali. Ad esempio 300 milioni per il secondo semestre 2011 (pari a circa 1.200 MWp incentivabili), 150 milioni per i primi sei mesi del 2012, 130 per il secondo e così via.


Fino a tutto il 2012 i grandi impianti sono ammessi all’incentivazione “nei limiti di costo individuati“, mentre i piccoli, come detto, lo sono comunque.


Per gli anni dal 2013 al 2016, invece, il superamento dei costi indicativi stabiliti per un dato periodo non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.


Dal 2013 inoltre la feed in premium verrà trasformata in una tariffa omnicomprensiva. Nella tariffa incentivante verrà cioè inclusa anche la vendita dell’elettricità in rete, mentre sarà stabilita una tariffa a parte per l’autoconsumo (vedi tabelle riferite al primo semestre 2013, per i periodi successivi pag. 34 del testo).



La cumulabilità degli incentivi è descritta all’art. 5 del primo titolo, a pag. 9. Ci sono condizioni di favore per le scuole pubbliche (e anche per le paritarie) che dal 2012 potranno cumulare gli incentivi del conto energia con contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento; non si potrà invece usufruire del conto energia e contemporaneamente delle detrazioni fiscali. Un elemento da tenere in considerazione, dal momento che è previsto anche un premio per l’installazione del fotovoltaico abbinato ad interventi di efficientamento dell’edificio (tit. 2, art. 13, pag. 16). A seconda di quanto si riducono i consumi, la maggiorazione della tariffa del conto energia può arrivare fino al 30%, ma l’accesso al premio è “alternativo all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio”, leggasi 55% o incentivi che lo sostituiranno.


Altre ancora le maggiorazioni di tariffa previste anche se non cumulabili tra loro (tit.2, art.14, pag.17). C’è un premio del 5% sulla tariffa per impianti realizzati in Comuni con meno di 5mila abitanti o per quelli a terra su aree industriali dismesse, discariche, cave esaurite, ecc. C’è un premio di 0,05 euro a kWh per gli impianti che vanno a sostituire coperture in eternit o comunque contenenti amianto. C’è infine una maggiorazione del 10% dell’incentivo per quegli impianti il cui costo di investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.


Tariffe più generose e una diversa divisione delle classi di potenza sono poi riconosciute agli impianti fotovoltaico integrati con caratteristiche innovative fino a 5 MW di potenza (tit.3 a pag. 18 e tabelle a pag.35): gli impianti di questo tipo sotto ai 20 kW per tutto il 2011 prendono un allettante tariffa di quasi 0,43 euro a kWh. La guida con le specifiche tecniche di questo tipo di impianti dovrebbe essere pubblicata dal GSE entro il 30 giugno.


Premiati anche gli impianti a concentrazione, sempre sotto i 5 MW; possono beneficiare degli incentivi solo le persone giuridiche e i soggetti pubblici e non le persone fisiche (tit. 4, pag.18, tabelle delle tariffe a pag. 38). Infine, da stabilire con un successivo decreto come si individueranno gli impianti fotovoltaico con innovazione tecnologica, che avranno diritto a tariffe speciali, anch’esse da definire.

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