Le rinnovabili per i consumi in edilizia nel Dlgs approvato

L’articolo 9 del decreto legislativo stabilisce che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo diverse modalità

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Nell’articolo 9 del decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri si stabilisce che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. Il ricorso alle fonti rinnovabili per soddisfare parte dei consumi domestici viene stabilita secondo principi minimi di integrazione e decorrenze: al 2017 si dovrà raggiungere una quota di copertura del 50%.


Nell’allegato 3 al provvedimento si specifica che, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, “gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento”:



  • il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013

  • il 35% quando la richiesta è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016

  • il 50% quando la richiesta è rilasciata dal 1° gennaio 2017

Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

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