Giunta Toscana, ricorso alla Consulta contro la ‘Scia’

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Per la Regione Toscana l'introduzione della Scia viola le attribuzioni regionali sul governo del territorio e lede l'autonomia legislativa delle Regioni.

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La Giunta regionale della Toscana ha deciso, nei giorni scorsi, di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la norma della legge finanziaria (decreto-legge n. 78 convertito nella legge 122/2010) che introduce la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività (Dia).

Secondo la Regione Toscana il comma 4bis dell’articolo 49 della legge 122/2010, il quale prevede che la segnalazione certificata di inizio attività sostituisca l’espressione “Dia” ovunque ricorra, anche nelle leggi regionali, è incostituzionale poiché lede l’autonomia legislativa delle Regioni: infatti, il legislatore statale non può sostituire direttamente norme delle leggi regionali senza concedere tempi di adeguamento. Inoltre, secondo l’avvocatura regionale l’introduzione della Scia nel settore dell’edilizia viola le attribuzioni della Regione in materia di governo del territorio (sancite dal terzo comma dell’art.117 della Costituzione), vanificando le normative regionali e non consentendo un efficace controllo sull’attività urbanistico-edilizia. “L’introduzione della Scia – spiega l’assessore regionale all’urbanistica, Anna Marson – peraltro non accompagnata dai necessari chiarimenti, genera incertezza nei Comuni e nei professionisti del settore edile per le incongruenze rispetto alla legislazione vigente in materia di edilizia. Da qui discendono una serie di contraddizioni che possono aprire spazi di contenzioso”.

Nel ricorso della Regione Toscana viene impugnato anche il comma 3 dell’articolo 49 della Finanziaria che prevede, in caso di dissenso espresso in sede di Conferenza dei Servizi da una amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute e della incolumità pubblica, che la soluzione spetti al Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Regione. Se tuttavia entro 30 giorni l’intesa non viene raggiunta, è il Consiglio dei ministri, unilateralmente e senza “chiamata in sussidiarietà”, a decidere. Secondo l’avvocatura regionale questa disposizione rappresenta un vero e proprio “esproprio” del potere decisionale della Regione, poiché viola gli articoli 117 e 120 della Costituzione e il principio di leale cooperazione.

Infine, la Regione Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale anche nei confronti dell’art. 15 della legge finanziaria sui pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
 


1 ottobre 2010


 


 


 

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