Agenzia delle Entrate: il 55% non è cumulabile

Con la Risoluzione n.3 del 26 Gennaio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha risposto alla domanda di interpello della Regione Piemonte: il bonus del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni comunitarie e locali.

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La detrazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione edilizia finalizzati al risparmio energetico non è fruibile con le altre agevolazioni fiscali (per esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
È quanto ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.3 del 26 gennaio 2010 (pdf) presentata in seguito alla domanda di interpello della Regione Piemonte sulla cumulabilità del bonus energia (55%) con le altre tipologie di agevolazione (comunitarie, regionali e locali).

L’Agenzia delle Entrate spiega che il contribuente che a decorrere dal 1° gennaio 2010 sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale (Legge n.296 del 2006) dovrà scegliere tra il beneficio della detrazione e la fruizione di eventuali contributi comunitari, regionali e locali.

Nell’art. 6 comma 3 del DLgs 115/2008, a cui si è appellata l’amministrazione piemontese, si legge infatti che “a decorrere dall’1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4″. E sulla portata applicativa dell’art. 6 è intervenuto anche il Ministero dello sviluppo economico che ha chiarito che “la detrazione del 55% è riconducibile tra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato” e, di conseguenza, non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali.

Con il recepimento della Direttiva comunitaria 2006/32/CE (pdf) riguardante l’efficienza energetica, in poco più di un anno si è passati dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, che prevedeva la compatibilità tra le diverse forme di agevolazioni, al DLgs 115/2008 con cui è mutato il quadro normativo (introduzione della non cumulabilità delle agevolazioni grazie all’abrogazione dell’art.10 comma 2), fino all’ultimo DM del 6/8/09. Con quest’ultimo decreto sono state introdotte ulteriori modifiche soprattutto in riferimento alle procedure con cui si può usufruire delle agevolazioni.
Tali procedure sono state inserite nella guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, in riferimento ai valori della trasmittanza termica degli infissi (unità di misura della dispersione di calore delle finestre), si stanno rivedendo i vecchi limiti che, a parere di Uncsaal e dei produttori e distributori di finestre, erano troppo alti rispetto alla realtà climatica italiana. I vecchi valori, infatti, a loro parere, finivano per imporre ai contribuenti l’acquisto di prodotti molto performanti e costosi che non permettevano di usufruire vantaggiosamente dell’incentivo fiscale del 55%.

 

29 gennaio 2010

 

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