Novità normative sul conto energia

  • 1 Aprile 2009

Un quadro delle novità normative e procedurali legate al conto energia fotovoltaico è stato presentato dal GSE e dall'Autorità nell'ambito del convegno "Gestire il boom fotovoltaico", organizzato da QualEnergia a Napoli. Pubblichiamo sul portale le presentazioni.

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Nel corso del convegno organizzato da QualEnergia, svoltosi a Napoli venerdì 27 marzo (Gestire il boom fotovoltaico), il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas hanno potuto dare un quadro delle novità normative e procedurali legate al conto energia fotovoltaico (vedi anche “Fotovoltaico Italia, nuovo dato: 330 MW nel 2008“).

Partendo dalle disposizioni presenti nella Legge Finanziaria 2008, Francesco Trezza della Direzione operativa del GSE ha iniziato con il ricordare che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ha altresì precisato che non si possono definire Entii locali, oltre alle Regioni, anche i consorzi che sono costituiti anche da enti locali, ma che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e consorzi che gestiscono servizi sociali.

Altro portato della Finanziaria 2008 è l’elevazione a 200 kW della potenza fino alla quale è consentito usufruire del servizio di scambio sul posto. Questa disposizione vale per gli impianti in esercizio dal 1 gennaio 2008.

Un’altra disposizione poco conosciuta è definita dalla delibera dell’Autorità 161/08 che consente la realizzazione di impianto suddiviso in più sezioni, con entrate in esercizio separate e ciascuna con propria tipologia installativa.

Alla luce dei diversi errori o delle “non conformità” che escludono dalla concessione degli incentivi, ve ne sono alcuni che possono essere risolti. In tal modo sarà possibile ripresentare la richiesta al GSE.
Il decreto ministeriale 2 marzo 2009 fornisce, a tal proposito, un’interpretazione della definizione di “componenti non già impiegati in altri impianti”, estendendola ai componenti utilizzati in impianti mai prima incentivati. Con questo decreto sarà possibile utilizzare componenti di impianti in esercizio, ma non incentivati per usufruire dell’incentivo in conto energia.

Tra gli errori più comuni che sono all’origine della non concessione degli incentivi il GSE ha elencato i seguenti:

  1. mancato rispetto dei termini di 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto per far pervenire al GSE la richiesta delle tariffe incentivanti;
  2. mancato rispetto dei termini di 90 giorni dal ricevimento della richiesta d’integrazione per far pervenire al GSE la documentazione mancante;
  3. rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/07;
  4. utilizzo di moduli non certificati secondo la normativa CEI 61215 e 61646;
  5. realizzazione di due (o più) distinti impianti fotovoltaici che condividono lo stesso punto di connessione alla rete.

Sulla certificazione dei moduli fotovoltaici, essenziale per usufruire del nuovo conto energia (DM 19 febbraio 2007), il GSE ricorda che devono essere sottoposti ai seguenti standard:

  • CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino
  • CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile

I laboratori devono essere accreditati, in conformità alla norma UNI IEC 17025, da Organismi di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Agreement Cooperation).

Per aiutare i soggetti ad accedere all’incentivazione in conto energia, il GSE ha predisposto due Guide (disponibili sul sito GSE). La più recente è Il nuovo Conto Energia (DM 19 febbraio 2007): La richiesta dell’incentivazione per gli impianti fotovoltaici (50 pp., edizione n. 3 – marzo 2009).
A breve sarà inoltre pubblicata la nuova edizione della “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico”.

Uno dei nodi più ostici per i soggetti che accedono alle tariffe incentivate per il fotovoltaico è oggi quello relativo alla nuova disciplina dello scambio sul posto. Una normativa che mira alla giusta valorizzazione dell’energia immessa, ad una maggiore semplicità delle procedure e a dare trasparenza al peso degli oneri di sistema, ma che resta per alcuni tratti ancora oscura e soprattutto complessa per una chiara valutazione economica finale dell’utente.
Per cercare di dirimere la questione al convegno di Napoli ha partecipato Gervasio Ciaccia della Direzione Mercati – Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale dell’Autorità, di cui pubblichiamo l’ampia presentazione con diversi esempi pratici (vedi sotto).

Ciaccia ha spiegato che la deliberazione ARG/elt 74/08, che disciplina il nuovo scambio sul posto, e che è in vigore dal 1 gennaio 2009, si caratterizza diversi aspetti.
Lo scambio sul posto viene effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale, il GSE.
Lo scambio non riguarda la regolazione economica dei prelievi, che pertanto continua ad essere effettuata con i grossisti o con le società di vendita che operano in maggior tutela per gli aventi diritto.
Lo scambio sul posto si concretizza dunque nella regolazione economica con il GSE di un corrispettivo appositamente definito in modo da garantire la compensazione di quanto inizialmente pagato dall’utente dello scambio.

Peratnto il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

  • sia della valorizzazione dell’energia immessa nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata (al netto degli oneri per l’accesso alla rete e dell’Iva per i clienti dotati di partita Iva);
  • sia degli oneri per l’accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata. In particolare, nel caso di fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti A e UC) e al dispacciamento.

Sul nuovo regime di scambio sul posto e su altri aspetti relativi al conto energia continueremo a fornire indicazioni e chiarimenti ai nostri lettori.

31 marzo 2009

 

 

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