Trattamento fiscale per lo scambio sul posto

  • 21 Gennaio 2009

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Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sulla rilevanza per l'Iva e per le imposte dirette del contributo in conto scambio corrisposto dal GSE agli utenti che autoproducono elettricità da fotovoltaico.

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Con la deliberazione n. 74/2008 dell’Autorità per l’Energia e il Gas, dal 1° gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto sono variate. Lo scambio sul posto sarà così strutturato:
a) l’utente conferirà l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;
b) il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato;
c) l’utente acquisterà l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea,….) pagando il relativo corrispettivo;
d) il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta.

Lo scambio sul posto è regolato da una convenzione sottoscritta dall’utente e dal GSE e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all’immissione in rete dell’energia autoprodotta e al prelievo dell’energia richiesta.
Gli utenti devono conferire tutta l’energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni.

Il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia (costo di cui l’utente non dovrebbe rimanere inciso, almeno nei limiti dell’energia autoprodotta), sarà successivamente “rimborsato” dal GSE mediante un “contributo in conto scambio” che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia a suo tempo conferita e il valore dell’energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell’IVA pagata.
Nel caso in cui il valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, tale maggior valore è riportato a credito negli anni solari successivi.

In sintesi, mentre in precedenza l’utente che usufruiva dello scambio sul posto prelevava dalla rete l’energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dal 1° gennaio 2009 l’utente paga l’energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell’energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito – in termini monetari – in relazione all’energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.

Questo nuovo scambio sul posto si viene a configurare come un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente s’impegna a conferire l’energia autoprodotta a GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all’utente stesso un importo (contributo in conto scambio) che assume natura di corrispettivo.
In seguito a queste modifiche, gli utenti percettori del contributo in conto scambio sarebbero, in linea generale, produttori e venditori di energia e dovranno quindi adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con circolare n. 46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1.

Nello specifico, il contributo in conto scambio, assume il seguente trattamento fiscale, così come definito nella risoluzione n. 13 del 20 gennaio 2009 dell’Agenzia delle Entrate:

1) Persona fisica o ente non commerciale

   a) impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza:
qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente si ritiene che l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale.
Diversamente, se l’impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;    

   b) impianti diversi:
quando l’impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi. dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

2) Imprenditore o soggetto passivo IRES
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
3) Lavoratore autonomo
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.

21 gennaio 2009

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