Pacchetto clima-energia, le decisioni del Consiglio Europeo

  • 15 Dicembre 2008

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Tutte le decisioni del Consiglio Europeo sul pacchetto clima-energia 2020 che dovranno essere approvate dal Parlamento Europeo. I documenti di riferimento. Le concessioni fatte all'Italia e quelle respinte.

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Sul pacchetto legislativo energia e clima lo scorso venerdì 12 dicembre a Bruxelles è stato raggiunto un accordo che il Presidente di turno dell’UE Sarkozy ha definito storico. La definizione finale del pacchetto spetterà ora al Parlamento Europeo già da mercoledì 17 dicembre 2008.
Secondo i capi di Stato e di governo dell’UE l’accordo punta a confermare il ruolo di leadership dell’Europa nel processo negoziale orientato ad trattato globale sul clima per il post-Kyoto, cioè dopo il 2012. Un processo che partirà ufficialmente con la Conferenza della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP15) di Copenaghen del 7-18 dicembre 2009.

Il Consiglio Europeo ha sottolineato come i lavori svolti in co-decisione con il Parlamento Europeo abbiano permesso di delineare “un ampio accordo di principio sulla maggior parte delle quattro proposte del pacchetto legislativo energia/clima”, ricordando anche l’accordo completo raggiunto sulle proposte legislative relative alle “emissioni di CO2 dei veicoli leggeri”, alla “qualità dei carburanti” e sulla Direttiva sulle “fonti di energia rinnovabili” che era stato definito nei giorni precedenti.

Il pacchetto “Energia-Cambiamenti climatici“, infatti, comprende:
• la revisione del Sistema di scambio delle quote delle emissioni di gas serra (European Union Emissions Trading Scheme, EU-ETS), con una Direttiva che modifica la Direttiva 2003/87/EC per migliorare ed estendere l’EU-ETS (vedi documento pdf).
• l’Effort Sharing, cioè gli sforzi condivisi al di fuori dell’EU-ETS, che riguardano gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra da parte degli Stati Membri dell’UE per adempiere agli impegni di riduzione dell’UE nel 2020 (vedi documento pdf).
• la Direttiva sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili (vedi documento pdf).
• la Direttiva sulla cattura e il confinamento geologico della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) (vedi documento pdf).

Quindi, nei giorni 11 e 12 dicembre il Consiglio Europeo ha dovuto discutere l’attuazione del pacchetto e le questioni ancora aperte, raggiungendo l’accordo sui punti riportati nel documento N. 17215/08 (Energy and climate change – Elements of the final compromise).

Punto essenziale, confermato dal Consiglio Europeo, è l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% nel 2020 rispetto al 1990. Questo impegno potrà essere portato al 30% se anche gli altri Paesi industrializzati si impegneranno in modo analogo e i Paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente contribuiranno, in base alle proprie responsabilità e capacità, ad una risposta globale ai cambiamenti climatici nell’ambito di un accordo internazionale che dovrebbe essere raggiunto con la Conferenza di Copenaghen.
Il Consiglio Europeo valuterà la situazione e gli effetti sulla competitività dell’industria europea e sugli altri settori dell’economia dopo che la Commissione Europea avrà presentato al Consiglio Europeo del marzo 2010 un’analisi dettagliata del risultato della suddetta Conferenza in Danimarca, incluso il passaggio da una riduzione delle emissioni del 20% a una del 30%.
Questo accordo, insieme al “Piano di ripresa economica”, approvato in questa stessa riunione di Bruxelles, dovrà dunque promuovere le azioni volte migliorare l’efficienza energetica degli edifici e le infrastrutture energetiche, i prodotti verdi e gli sforzi dell’industria automobilistica per produrre veicoli più rispettosi dell’ambiente.

Secondo un’analisi di Renzo Consoli dell’Agenzia Apcom alcune concessioni sono state accordate al nostro governo soprattutto in un’ottica di riduzione dei costi per le industrie, ma altre richieste italiane sono state nettamente rifiutate o neanche prese in considerazione.
Le reali concessioni all’Italia sul pacchetto clima-energia possono essere sintetizzate principalmente cinque punti.

1) L’eliminazione dell’adeguamento “automatico” dal 20 al 30% dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020. Come detto sopra, l’adeguamento si farà in base ad una proposta della Commissione europea nel marzo 2010, che dovrà essere approvata con procedura di co-decisione fra Consiglio Ue ed Europarlamento.
Le eventuali misure di adeguamento entreranno in vigore solo dopo l’entrata in vigore del trattato internazionale. Dietro specifica richiesta italiana, la Commissione europea potrà proporre la concessione di nuove quote di CO2 gratuite ai settori esposti a un rischio significativo di delocalizzazione, anche alla luce dei risultati del negoziato internazionale.
Nessuno degli obiettivi di riduzione delle emissioni, né quello europeo, né quelli nazionali, potrà essere rimesso in discussione, come invece avrebbe voluto l’Italia.

2) L’ampliamento della lista dei settori e sotto-settori industriali a rischio di delocalizzazione (“carbon leakage”), se sottoposti ai costi dei diritti di emissione, con l’adozione di parametri obiettivi (sovraccosti sul valore aggiunto ed esposizione internazionale). Vi saranno compresi anche i comparti del vetro, ceramica, carta e siderurgia con forno elettrico. Queste industrie avranno il 100% delle loro quote di CO2 gratis, a condizione di rispettare un benchmarking di efficienza energetica specifico per ogni settore e sempre che non venga adottato un accordo internazionale che elimini il rischio di delocalizzazione.
Questo ampliamento potrebbe però far entrare nella lista dei settori a rischio di delocalizzazione fino al 90% dell’industria manifatturiera europea, peraltro con una forte presenza in Italia e Germania.

3) La semplificazione delle procedure di verifica delle piccole imprese (sotto le 5.000 tonnellate all’anno di CO2), nell’ambito di una più generale esenzione dal sistema Ets di tutte le PMI (fino a 25.000 tonnellate di CO2), che dovranno comunque prendere delle “misure equivalenti”.
Questa procedura semplificata è una sorta di autocertificazione presso le autorità nazionali competenti che permetterà alle piccole imprese di risparmiare i costi dei verificatori esterni di queste “misure equivalenti”.

4) Nel capitolo relativo alla riduzione delle emissioni nei settori non industriali (turismo, servizi, agricoltura, trasporti, edifici), l’Italia è uno dei 12 Stati Membri che potranno aumentare il ricorso al Clean Development Mechanism (CDM) e alla Joint Implementation (JI), cioè di crediti esterni generati da progetti realizzati dalle aziende Ue nei paesi extraeuropei. Questi crediti sono utilizzabili per conseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni. L’incremento del limite di utilizzo di questi “strumenti flessibili” è passato da 3 a 4 punti percentuali sui 10 punti (13 per l’Italia) che nell’Ue dovranno essere tagliati al 2020 rispetto al livello delle emissioni del 2005. L’Italia aveva chiesto di più.

5) I settori manifatturieri non esposti al rischio di delocalizzazione riceveranno gratis l’80% delle loro quote di CO2 nel 2013 e poi sempre meno ogni anno fino ad arrivare al 30% nel 2020. Il testo originario prevedeva che a questa data tutte i diritti di emissione fossero a pagamento. Le quote assegnate gratis continueranno comunque a diminuire lentamente dal 30% del 2020 fino allo 0% nel 2027.
Questa disposizione diminuirà significativamente i costi delle imprese manifatturiere italiane che non potranno giovarsi della deroga concessa ai settori a rischio di delocalizzazione.

L’Italia non ha ottenuto, invece, nessuna deroga al pagamento del 100% delle quote di emissione del settore termoelettrico. Eccezioni in questo settore sono previste solo per i paesi dell’Est Europa.
Aspetto da sottolineare e fondamentale per i futuri negoziati internazionali è che non è stata presa in considerazione l’idea italiana di considerare le emissioni pro-capite al posto delle emissioni in base al Pil dei diversi paesi UE.
Secondo la Commissione questo approccio, cioè di considerare il rapporto delle emissioni rispetto alla popolazione, sarebbe stato un elemento di debolezza, forse insuperabile, nei negoziati internazionali soprattutto con paesi come India e Cina.

In conclusione, va detto che gli aspetti sostanziali del pacchetto clima-energia 2020 non sono stati affatto intaccati, poiché il nocciolo duro dell’accordo resta e cioè che vi sia un limite massimo annuale per le emissioni di gas serra e che questo limite dovrà essere ridotto annualmente.

La critica per l’ottenimento di deroghe al pagamento delle quote da parte dell’industria manifatturiera porterà ad avere minore risorse per gli Stati membri, quindi minori risorse per gli investimenti necessari a ridurre i gas serra nei settori non industriali (edifici, servizi, trasporti, turismo) o per finanziare la transizione energetica nei sistemi più arretrati o nei paesi in via di sviluppo. Ma nessun paese avrebbe garantito che queste risorse, proveniente dalle aste dei diritti di emissioni, sarebbero andate direttamente a questi settori.

15 dicembre 2008

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