Fotovoltaico, sentenza del TAR Sicilia che fa scuola

  • 21 Novembre 2008

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Per l'autorizzazione unica l'Assessorato all'Industria deve esprimersi entro 180 giorni. Accolto il ricorso di un cittadino che voleva realizzare un impianto fotovoltaico da 50 KWp ad Agrigento.

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Recentemente il TAR Sicilia ha emesso una sentenza che potrebbe fare scuola nell’ambito della realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. La sentenza infatti ha accolto il ricorso di un cittadino interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 KWp da costruire nel Comune di Agrigento contro l’Assessorato regionale all’Industria per non aver ricevuto nessuna risposta alla domanda di concessione dell’Autorizzazione Unica ed essendo “abbondantemente scaduto” il termine di 180 giorni stabilito dalla legge.
L’impianto aveva ricevuto l’approvazione dal GRTN (oggi GSE) per la fruizione della tariffa incentivante secondo le modalità del vecchio conto energia (DM 28/7/2005).

Secondo il Tar siciliano, “dalla lettura dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, si ricava l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella “conferenza di servizio” ai fini del rilascio di una autorizzazione unica”.

Pertanto, secondo il tribunale, “non può non conseguire l’obbligo della Regione (o della provincia delegata dalla regione) di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro il termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia”.

L’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone infatti che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
I relativi impianti di conseguenza “sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Dalla sentenza si può ricostruire anche il faticoso iter del ricorrente e le conclusioni del TAR Sicilia che richiedono al competente Assessorato di concludere il procedimento unico con un provvedimento esplicito entro 90 giorni dalla sentenza della notificazione. Infatti, il silenzio dell’Amministrazione è illegittimo e deve esser annullato.

19 novembre 2008

 

 

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