Solare e burocrazia, qualcosa si muove

  • 13 Luglio 2008

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Pubblicata la norma che semplifica le procedure autorizzative edilizie per gli impianti solari. Un quadro della questione curato dall'architetto Daniela Re

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai primi di luglio di un decreto legislativo (n.115 del 30 maggio 2008) che attua la direttiva europea 2006/32/CE, si è fatto un primo passo verso l’alleggerimento degli obblighi autorizzativi per gli impianti solari. Fino ad oggi, infatti, in quasi tutte le regioni, era necessario chiedere un permesso edilizio al Comune per eseguire questo tipo di intervento. Analizziamo in specifico i termini della questione.

La norma che regola l’attività edilizia, in Italia, è il DPR 380/01, o “testo unico dell’edilizia”, il quale distingue gli interventi in varie categorie, dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione, passando per manutenzione straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica. Gli interventi per essere eseguiti sono tutti accomunati dalla necessità di avere un’autorizzazione da parte del comune, eccezion fatta per la manutenzione ordinaria (detta appunto ‘attività edilizia libera’). Questa autorizzazione non può essere presentata dal cittadino, ma richiede un progetto e il conseguente intervento di un tecnico.
Il testo di legge non enumera precisamente quali interventi rientrino nelle diverse categorie, ma fornisce una spiegazione per ogni categoria.

Di norma, il pannello solare (termico o fotovoltaico) installato sul tetto viene considerato “manutenzione straordinaria” e soggetto a Denuncia Inizio Attività (DIA). Già da parecchio tempo, però, le associazioni di categoria e i produttori di pannelli solari avevano fatto pressione affinché la norma fosse cambiata, per snellire le pratiche di installazione. Infatti, a leggere bene il testo unico, all’art 3, per manutenzione ordinaria si intendono, tra le altre cose, “…le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti …”, pertanto si potrebbe considerare la realizzazione di un impianto solare come estensione dell’impianto idrosanitario, equiparandolo ad attività edilizia libera.

Vediamo invece cosa comporta la DIA e quali sono i suoi tempi. Nel caso di un immobile non vincolato la procedura è la seguente:

  1. predisposizione della pratica a cura di un tecnico iscritto all’albo, comprendente disegni, prospetti, relazione tecnica, progetto degli impianti, foto, estratti di mappa e di piano regolatore ecc.;
  2. presentazione al comune;
  3. attesa: se dopo 30 gg. il comune non si esprime, si possono iniziare i lavori;
  4. realizzazione lavori;
  5. trasmissione al comune del documento di fine lavori, comprendente la certificazione di conformità degli impianti.

La procedura è più complicata, e soprattutto più lunga, nel caso di immobile vincolato paesaggisticamente o architettonicamente: in tal caso, infatti, non vige il silenzio-assenso di 30 giorni, ma bisogna trasmettere la pratica alla Regione o alla Sovrintendenza, aspettare il nulla osta e continuare con l’iter. Di norma trascorrono 3 o 4 mesi.

E’ cosa nota che il cittadino italiano abbia un atteggiamento di diffidenza verso gli obblighi burocratici visti spesso come un ostacolo insormontabile. La presentazione della DIA, inoltre, può costituire una voce di spesa non indifferente, soprattutto nell’ambito di un intervento, come l’installazione di solare termico, non molto oneroso, se paragonato ad altri interventi edilizi. Si aggiunga il fatto che l’Italia rappresenta ancora il fanalino di coda come diffusione del solare termico, considerando che,come metri quadrati procapite installato tra i paesi dell’Europa mediterranea, siamo davanti solo al Portogallo.
Dovrebbe essere dunque più logico agevolare, e non ostacolare, interventi di questo genere, sempre che siano realizzati nel rispetto delle tipologie edilizie del nostro paese.

A tutto ciò aveva già pensato, nel 2007, la regione Friuli Venezia Giulia, che nella Legge Urbanistica, all’art.39, comma 6, lapidariamente recita: “Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera.”
E’ stata poi la volta del Lazio, con la Legge Finanziaria 2008. In questo caso, all’art.19, è espressamente detto che non necessitano di autorizzazione edilizia gli interventi di:

  • pannelli solari termici con superficie inferiore ai 30 mq;
  • pannelli fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati con potenza inferiore ai 20 kWp;
  • impianti eolici con potenza inferiore ai 5 kWp;
  • pompe di calore.

Questa semplificazione non si applica, però, agli immobili vincolati, che rimangono legati all’autorizzazione edilizia.

Come già accennato, da pochi giorni è intervenuta una norma nazionale, che applica la semplificazione burocratica in tutta Italia. Grazie al decreto Legislativo 115 del 30 maggio 2008, chi vorrà installare un pannello solare termico o un modulo fotovoltaico, integrato o aderente al tetto, con la stessa inclinazione e orientamento della falda, e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi, sarà soggetto solo ad una comunicazione preventiva al comune, senza bisogno di un tecnico. Il decreto vuole quindi agevolare le installazioni integrate nell’edificio, a scapito di pannelli solari con diversa inclinazione o addirittura diverso orientamento, che hanno un impatto decisamente maggiore sul paesaggio.
La norma parrebbe escludere gli impianti solari a circolazione naturale, che di norma hanno il serbatoio sopra i pannelli e quindi creano una modifica di sagoma all’edificio. Un comma successivo stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui sopra restano valide fino ad emanazione di apposite norme regionali, e pertanto lasciano spazio, a nostro avviso, a specificazione locale.

Chiaramente tutto ciò non esonera l’installazione di pannelli solari alla rispondenza alle norme sulla sicurezza degli impianti, DPR 37/2008, che consistono nella redazione del progetto a cura di un tecnico o del responsabile tecnico della ditta esecutrice, ed al rilascio della dichiarazione di conformità alla fine dei lavori.

Daniela Re
studio ECOFFICINA

14 luglio 2008

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