Ancora su tariffe e nuovo conto energia

  • 10 Dicembre 2007

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L'incentivo nel nuovo conto energia fotovoltaico è su tutta la produzione anche nel caso dello "scambio sul posto" per impianti fino a 20 kWp. Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate su indicazione dell'Autorità.

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L’Agenzia delle Entrate ha fatto una precisazione sull’incentivazione in conto energia del fotovoltaico. Con la circolare 66/E del 7 dicembre ha rivisto i contenuti della precedente circolare (46/E del 19 luglio) relativa a questo tema (vedi articolo Qualenergia.it) in merito all’erogazione della tariffa incentivante per impianti con potenza fino a 20 kW.

La circolare di luglio si stabiliva che i titolari di un impianto fino a 20 kWp che avevano scelto lo scambio sul posto ricevevano l’incentivo solo per la quantità di elettricità utilizzata per le proprie attività, ma non per quella che invece mettevano a disposizione della rete. Nel caso in cui invece stabilivano di cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta, la tariffa spettava per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l’impianto è collegato.

L’Autorità per l’energia e per il gas ha tuttavia segnalato che questa disciplina è limitata solo per lo scambio sul posto secondo il decreto ministeriale 28 luglio 2005 (vecchio decreto).
Al contrario, il decreto del 19 febbraio 2007 (nuovo conto energia) non prevede un trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconosce anche a questi ultimi,la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Ne prende atto l’Agenzia delle Entrate che conferma che quanto riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 trova applicazione solo per gli impianti incentivati ai sensi del DM 28 luglio 2005 e non anche per gli impianti incentivati ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Tuttavia questa precisazione non comporta variazioni rispetto ai chiarimenti sul trattamento fiscale della tariffa incentivante che la circolare del 19 luglio prendeva in esame.

10 dicembre 2007

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