Abruzzo: no al fotovoltaico

  • 27 Novembre 2007

Dopo la querelle sull'eolico è la volta dei divieti al fotovoltaico. Una legge regionale abruzzese vieta l'installazione degli impianti sugli edifici pubblici a meno che non si trovino a 500 m da ogni abitazione. E' per salvaguardare la qualità della vita, dicono, ma così si favorisce più l'industria energetica fossile che i cittadini.

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Una decisione regionale passata in silenzio, ma gravissima perché assolutamente in controtendenza rispetto al momento storico e al trend europeo. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo (a maggioranza di centro sinistra) ha deliberato una legge regionale che vieta esplicitamente di installare impianti fotovoltaici su terreni ed edifici pubblici (ospedali, scuole, uffici comunali, ecc.) ad una distanza di 500 metri da ogni abitazione, il tutto – si dice nel testo della norma – per salvaguardare la qualità della vita. Lasciamo ai lettori qualsiasi commento.

Ma poi questa distanza non era valida per i grandi impianti eolici (macchine da 50-60 metri di altezza)? Che senso ha la sua applicazione per il fotovoltaico?. E per il solare termico che normativa vige? (ma forse questa tecnologia non è conosciuta dai consiglieri abruzzesi ed è sfuggita nella redazione della norma). E sugli edifici privati dei centri storici o delle aree cittadine dei 305 comuni abruzzesi sarà possibile installare impianti fotovoltaici? L’articolo 74 della legge regionale n.34 del 1° ottobre 2007 non ce lo dice.

L’aspetto sconcertante è che allo stesso tempo il Consiglio regionale ha approvato una norma che è una sorta di sanatoria per chi ha superato i limiti per gli scarichi, ponendo come parametro una legge del 1981 e consentendo quindi di scaricare nei fiumi e nel mare. Un grave danno per l’ambiente e per le coste abruzzesi.
Come ha dichiarato il WWF Abruzzo: “è stata concessa la libertà di inquinare ai livelli di 30 anni fa e il divieto di produrre energia dal sole”.

Per quanto concerne il fotovoltaico, nella pratica, si potranno installare impianti solo presso i rifugi montani. Va detto, tuttavia, che mentre il Consiglio Regionale produce questa “curiosa” norma, l’Assessorato regionale all’Ambiente sta predisponendo un piano energetico che punta sulle fonti rinnovabili.

WWF Abruzzo e Legambiente Abruzzo hanno già espresso il loro parere: “la Regione Abruzzo con queste norme si è posta al di fuori dal contesto europeo in due settori chiave come l’energia e la qualità delle acque fluviali”.

Crediamo sia importante che questa legge venga fatta conoscere anche a livello nazionale e spinga a fare pressioni sul Consiglio affinché il provvedimento venga rapidamente annullato.
Resta il fatto che oggi molti decisori pubblici non sanno nulla delle materie che trattano e sull’abbrivio di qualche apripista lasciano passare leggi dannose per la comunità. C’è ancora molto da lavorare per portare nel nostro Paese una coscienza ambientalista pragmatica, consapevole e moderna.

LB

I due provvedimenti

Legge regionale n. 34 del 1° ottobre 2007 – “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”

art. 74 – Realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica
La Regione Abruzzo al fine di conservare i luoghi urbani e rurali e garantire una migliore qualità della vita quale corretto rapporto tra ambiente interno inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l’abitazione, consente, nel rispetto delle normative vigenti, a soggetti pubblici la realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione.

Legge regionale n. 35 del 25 ottobre 2007 – “Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria”

art.1, comma 54
Il comma 2.1 dell’art. 4 della L.R. 60/2001 è sostituito dal seguente:
«2.1. In attesa di adozione di norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 i trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di 2000 a.e. (abitanti equivalenti, ndr) e recapitanti in acque superficiali e di 10.000 a.e. recapitanti in acque costiere, sono quelli previsti dalla L.R. 43/1981».

22 novembre 2007

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