Solare termico senza Dia nel Lazio

  • 18 Ottobre 2007

Una circolare della Regione Lazio, quasi sconosciuta, invita i Comuni alla massima semplificazione per l'installazione di impianti solari termici evitando la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)

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Che le amministrazioni locali richiedano la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) a chi vuole installare impianti solari termici è risaputo. Come si sa che altre addirittura lo vietano più o meno esplicitamente, un atteggiamento incomprensibile alla luce delle emergenze energetico-ambientali. Ma un’informazione che è quasi sconosciuta ai più, operatori del settore e amministrazioni comunali comprese, è quella contenuta in una circolare del 19 luglio 2007 emanata dalla Direzione Generale Urbanistica e Territorio della Regione Lazio, realizzata di concerto con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. La circolare, infatti, invita esplicitamente i Comuni alla massima semplificazione per l’installazione di impianti solari termici evitando in particolare la necessità della DIA.

Si dice, infatti, che si può evitare la DIA per tutti i lavori che riguardino esclusivamente la realizzazione, la manutenzione e l’integrazione dei servizi igienico sanitari. Rientrano in questo ambito, dunque, l’installazione di pannelli solari termici, sia per l’acqua calda sanitaria che per l’integrazione al riscaldamento, che può pertanto essere considerata “attività libera”, alla stregua dell’installazione di vetrate in sostituzione di parti di tetti a falde.
L’eccezione è che l’installazione degli impianti non sia all’interno di zone soggette a vincoli ambientali e/o paesistici, nel qual caso resta necessaria l’acquisizione del parere rilasciato dalla competente amministrazione.

Il Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) all’art. 123, Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti, che richiama l’art. 26 della legge 10/91, al comma 1, ultimo capoverso, recita: “L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.” E, quindi, trattasi di intervento di manutenzione ordinaria, un’attività libera sotto il profilo edilizio e non soggetta a DIA.

Il Lazio, con questa circolare, segue la strada della Regione Toscana e della Regione Friuli Venezia-Giulia con l’obiettivo di abbattere le barriere alla diffusione del solare termico. Va però detto che, mentre le disposizione del Friuli (legge regionale n. 212 del 1 febbraio 2007), come quelle del Lazio, sono ancora relativamente recenti, quelle della Toscana (anno 2005) sono ancora rimaste inapplicate perché vincolate all’integrazione nel piano paesistico regionale.

LB

18 ottobre 2007

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