L’efficienza è senza tetto

  • 12 Giugno 2007

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Un'interrogazione del Senatore Ferrante chiede chiarimenti al Ministro Padoa Schioppa sull'impossibilità di usufruire della detrazione per interventi su pavimenti e tetti. La causa è tutta italiana: un errore della Finanziaria.

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Come avevamo evidenziato lo scorso 1° giugno nel nostro articolo “Come ti detraggo l’efficienza“, per un errore grossolano nella tabella 3 della Finanziaria (nelle colonne delle “strutture opache orizzontali” sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”), oggi non è possibile usufruire della detrazione per le strutture opache orizzontali (tetti e pavimenti). A riferirlo ufficialmente è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 31 maggio scorso. Sappiamo di casi in cui i cittadini nel corso della ristrutturazione avevano investito nella coibentazione di tali superfici per accorgersi, solo a lavori conclusi, che la detrazione non era consentita.
A questo proposito giunge opportuna l’interrogazione del Senatore Francesco Ferrante, presentata la scorsa settimana, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Padoa Schioppa, che qui di seguito riportiamo integralmente.

Interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Per sapere, premesso che:

  • dopo cinque mesi dall’entrata in vigore della norma e a sette dalla fine del periodo agevolato, con la circolare 31 maggio, n. 36/E arrivano le istruzioni dell’agenzia delle Entrate per poter usufruire delle detrazioni Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico;
  • dalla lettura della suddetta circolare, pubblicata, il 1 giugno 2007, dal quotidiano nazionale “Il sole24ore”, emerge che vengono creati dei problema a chi ha effettuato, o vuole effettuare, interventi su coperture e pavimenti con riduzione della trasmittanza termica;
  • queste spese, infatti, potranno essere detratte solo facendole rientrare nella più rigida agevolazione della riqualificazione energetica dell’edificio. È questa la posizione delle Entrate, in quanto i valori di trasmittanza delle coperture e dei pavimenti indicati nella tabella riportata in Finanziaria 2007 sono stati invertiti e, quindi, non è possibile avere i parametri di riferimento di questi interventi;
  • le agevolazioni per il risparmio energetico consistono nelle detrazioni dall’Irpef o dall’Ires del 55% del costo sostenuto per pannelli solari, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali o orizzontali – coperture e pavimenti -, finestre e riqualificazioni energetiche di edifici. Tutti e quattro gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova costruzione;
  • la prova della esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione dello stesso in Catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta. Per tutte le agevolazione, tranne per i pannelli solari, è necessario che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldamento;
  • se la ristrutturazione comporta il frazionamento dell’unità immobiliare, il bonus potrà essere fruito solo per la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le unità. Se si verifica la demolizione e la successiva ricostruzione, l’agevolazione si ha solo nel caso di fedele ricostruzione, in quanto nelle altre ipotesi si è di fronte a una nuova costruzione;
  • pertanto sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, articolo 1, comma 346, non è agevolabile né l’installazione in edifici che ne erano sprovvisti, né la sostituzione di impianti con generatori di calore diversi dalle caldaie a condensazione. Per i pannelli solari, articolo 1, comma 346, sono agevolati, oltre che i bisogni domestici, anche quelli industriali, di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari;
  • la Manovra Finanziaria per l’anno 2007 prevedeva che le strutture opache verticali, quelle orizzontali – coperture e pavimenti – e le finestre comprensive di infissi fossero agevolate, se venivano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U,espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla manovra finanziaria, articolo 1, comma 345. Per un errore, però, in questa tabella i valori di trasmittanza delle coperture e dei pavimenti sono stati invertiti. Pertanto, secondo la suddetta circolare, in assenza dei parametri di risparmio energetico, i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non sono agevolabili. La detrazione potrà rientrare nella qualificazione energetica globale dell’edificio, comma 344, solo se in regola con i relativi indici di risparmio energetico. Il limite di spesa di quest’ultimo intervento, però, non verrà ampliato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Ministro dell’Economia e delle Finanze se non intenda:

  • immediatamente emanare un decreto con cui si corregga il macroscopico errore ripristinando l’originale versione in modo da ottemperare alla esplicita volontà del legislatore.
  • nel caso in cui questa strada non potesse essere più percorribile, se non intenda, per non scaricare sui cittadini consumatori l’onere e i disagi dell’evidente errore, aumentare il limite massimo di spesa dei lavori per la qualificazione energetica.

12 giugno 2007

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