Come ti detraggo l’efficienza

  • 1 Giugno 2007

CATEGORIE:

L'Agenzia delle Entrate in una circolare fornisce tutte le istruzioni necessarie per poter usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico in edilizia. Restano fuori tetti e pavimenti

ADV
image_pdfimage_print
A cinque mesi dall’entrata in vigore detrazione fiscale del 55% in tre anni prevista dalla Finanziaria 2007 per gli interventi di risparmio energetico in edilizia, l’Agenzia delle Entrate con una circolare (n. 36 del 31 maggio – vedi in allegato) fornisce tutte le istruzioni necessarie per poter usufruire di tali detrazioni Irpef e Ires. Le agevolazioni fiscali, come è noto, riguardano l’installazione di pannelli solari, impianti di riscaldamento, isolamento di strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre e riqualificazioni energetiche di edifici.

La novità principale è che non c’è più nessun obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori al centro operativo di Pescara, ma è assolutamente necessaria l’invio all’ENEA dell’asseverazione e dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica entro 60 giorni dalla fine dei lavori (e non oltre il 28 febbraio 2008).
Altro aspetto nuovo riguarda i costi di manodopera, che devono essere sempre indicati in fattura. Viene, inoltre, confermata l’agevolazione per i soggetti individuali e collettivi e per tutti i fabbricati iscritti al Catasto, ma non per quelli in costruzione.

I pagamenti. I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono sempre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.

L’importo massimo di detrazione fruibile è stabilito dalla legge finanziaria 2007 che indica, diversamente dal passato, il limite massimo del beneficio anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano quindi il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione.
Nel caso in cui siano stati realizzati più interventi, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Un esempio: se viene installato un sistema solare termico per il quale è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Inoltre va detto che il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento.

Resta comunque un problema. Per colpa di un errore nella tabella 3 della Finanziaria (nelle colonne delle “strutture opache orizzontali” sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”), e in attesa della sua correzione, non è possibile usufruire della detrazione per le strutture opache orizzontali (tetti e pavimenti).
Sarebbe bastata la pubblicazione di un decreto ministeriale correttivo che non è arrivata. Si potrebbe ovviare a questo disguido nel caso in cui, facendo riferimento al comma 2 dell’art. 1 del decreto, si raggiungesse nel corso della ristrutturazione la riduzione totale del 20% dell’indice di prestazione energetica rispetto ai valori definiti nell’allegato C; in questo caso tutte le spese saranno detraibili al 55% e vi rientrerebbero, eventualmente, anche quelle per le superfici opache orizzontali.

1 giugno 2007

LB

Potrebbero interessarti
ADV
×