Basso consumo in Piemonte

  • 1 Giugno 2007

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In Piemonte una legge regionale per l'edilizia a basso consumo energetico. Certificazione energetica degli edifici e utilizzo del solare sui nuovi edifici e in quelli da ristrutturare in modo straordinario

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Con la legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007, la Regione Piemonte, forse la prima in Italia, ha una nuova normativa sul risparmio energetico negli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione straordinaria, andando così a recepire la direttiva europea 91/2001 e la legislazione nazionale in materia (Dlgs 192/2005 e 311/2006).
Secondo l’Assessore all’ambiente Nicola De Ruggiero “questa legge incoraggia un miglioramento energetico nelle nuove edificazioni e nella trasformazione del parco edilizio esistente e una buona gestione energetica del sistema edificio–impianto. La nuova normativa, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, favorisce anche lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica”.

Vediamo alcuni aspetti specifici della la legge regionale piemontese. Essa prevede:

  • la certificazione energetica degli edifici, che consentirà ai cittadini interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile di conoscere le sue caratteristiche energetiche e a fornire raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
  • il miglioramento delle caratteristiche energetiche degli edifici nuovi e oggetto di ristrutturazione che, a fronte di una spesa aggiuntiva minima (al di sotto dell’1% dei costi complessivi) potrà determinare risparmi di energia superiori al 50% dei consumi attuali;
  • un sistema di autocertificazione per tutti gli impianti termici, attraverso l’apposizione di un bollino verde da parte del manutentore, che permetta di semplificare e diminuire gli oneri economici e gli adempimenti previsti per gli utenti;
  • nuove modalità di ispezione dirette ad individuare gli impianti termici sprovvisti di bollino verde e di manutenzione.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione o in occasione di interventi di ristrutturazione straordinaria (anche per nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici) è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio. Pertanto, in fase di progettazione si deve prevedere una superficie dell’edificio che consenta tale producibilità dell’impianto solare.
Se l’ubicazione dell’edificio non rendesse fattibile l’intervento si dovrà utilizzare una fonte rinnovabili differente.
La normativa regionale piemontese, in accordo con quanto prevede la legislazione nazionale, obbliga anche l’installazione di impianti fotovoltaici, ma devono ancora essere definite le potenze minime.

I comuni piemontesi possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano migliori prestazioni e maggiore utilizzo di fonti rinnovabili rispetto alla presente normativa.
La Giunta provvederà a fornire a breve tutti i dettagli sulle modalità di attuazione della legge e a informare i cittadini.

Per informazioni:
Legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007
(Bollettino Ufficiale Regionale n. 22 del 31 maggio 2007)

LB

1 giugno 2007

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