Per una cogenerazione efficiente

  • 16 Marzo 2007

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E'  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2007 il decreto legislativo n. 20 dell’8 febbraio 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione.
Il decreto individua le misure dirette a promuovere l’uso della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica.
Viene stabilito che l’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio della Garanzia d’Origine (GO), compito del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per quantitativi annui non inferiori a 50 MWh. Il GSE si occuperà, quindi, della verifica degli impianti e della creazione di specifiche banche dati relative agli impianti di cogenerazione.
Qualenergia.it aveva illustrato i contenuti del decreto legislativo (“Cogenerazione all’italiana”) lo scorso 21 febbraio, nell’ambito della presentazione pacchetto governativo sull’efficienza energetica.

La novità di questo decreto è l’introduzione del concetto di microcogenerazione, ossia la cogenerazione di taglia inferiore ai 50 kWe, che rientra decisamente nel modello della generazione distribuita, cioè di una produzione di energia elettrica e calore laddove l’utenza li richiede, riducendo o eliminando le perdite connesse al trasporto dell’energia.

Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il ministero dell’Ambiente e dell’Interno) fisserà procedure autorizzative semplificate per l’installazione e l’esercizio di unità di piccola (inferiore a 1 MW di potenza elettrica) e di microgenerazione (inferiore a 50 kWe). Inoltre, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definirà le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

In quanto soggetto designato al rilascio della GO il GSE ha i seguenti compiti:

  • entro tre mesi dovrà adottare e sottoporre all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico le procedure tecniche per il rilascio di tale certificazione;
  • dovrà rilasciare la GO secondo criteri oggettivi trasparenti e non discriminatori dopo aver verificato l’attendibilità dei dati forniti dal richiedente;
  • entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, dovrà elaborare un rapporto contenente l’analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento .

Il GSE dovrà, inoltre:

  • attivare un sistema informativo ad accesso controllato, anche al fine di verificare i dati contenuti nella GO;
  • acquisire annualmente i dati relativi agli impianti dagli esercenti che effettuano la denuncia UTF (Ufficio Tecnico di Finanza);
  • istituire una banca dati sulla cogenerazione;
  • acquisire dalle amministrazioni pubbliche che erogano agevolazioni a sostegno della cogenerazione, informazioni relative agli impianti, alle modalità di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni.

Il decreto legislativo 20/2007 in definitiva consentirà un maggiore risparmio energetico, conseguente al minor consumo di combustibile; una riduzione delle emissioni di gas serra, minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico visto che la localizzazione degli impianti è in prossimità delle utenze.

LB

15 marzo 2007

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