Il disegno di legge modifica i commi 1117 e 1118 dell’articolo 1 della finanziaria 2007 che lasciavano l’accesso all’incentivazione anche gli impianti autorizzati (vedi documento allegati)
La finanziaria 2007 aveva previsto che, dalla sua entrata in vigore, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione dell’elettricità da fonti rinnovabili vengano concessi esclusivamente alle vere fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva europea 77 del 2001.
Si escludono, quindi, tutte quelle fonti “assimilate” che comprendono, ad esempio, alcune centrali a turbogas a ciclo combinato, la gassificazione degli scarti raffineria, la produzione energetica da rifiuti solidi urbani.
Pertanto l’ordinamento nazionale non potrà più prevedere che incentivi come il CIP 6 o i certificati verdi (cioè destinate alle rinnovabili) vadano a fonti energetiche che non rispondono alla definizione presente nella Direttiva europea.
L’unico aspetto critico del provvedimento in finanziaria (comma 1117) era di lasciare l’incentivazione agli “impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della Finanziaria” (tra questi andrebbero compresi quindi i sussidi CIP6 che, ad oggi, sarebbero in gran parte destinati agli inceneritori). Il Ddl 1347 affronta appunto questo nodo.
Sul provvedimento, oltre alle Commissioni Industria e Ambiente del Senato, sono chiamate ad esprimere pareri le commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Politiche UE.
9 marzo 2007