L’efficienza: normativa

  • 30 Marzo 2006

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L'efficienza: normativa

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La promozione del risparmio energetico parte nel mondo a seguito delle prime crisi petrolifere degli anni 70′ alle quali hanno seguito norme di contenimento dei consumi in tutti i principali paesi industrializzati. In Italia la prima norma scritta con l’intento di promuovere il risparmio energetico negli usi finali è la legge 373 del 30 aprile 1976 che definiva “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.” abrogata poi dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10. recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.” L’articolo 4 della legge 10 del 1991 prevedeva dei decreti attuativi mai emanati (rispettivamente un DPR il comma 1 e un DM infrastrutture di concerto con altri Ministeri). Solo nel luglio del 2005 con un DM a dir poco discutibile dal punto di vista procedurale (DM 27-7-2005, Norma concernente il regolamento d’attuazione della L. 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».) Se ne riportano i contenuti in allegato per dovere di cronaca ma non si ritiene che tale decreto possa essere applicato per irregolarità formali e perché tutto l’articolo 4 delle legge 10 del 1991 è stato abrogato dal dlgs 192 del 19 agosto 2005.
Tutto il titolo II della legge 10 del 1991 è poi successivamente confluito nel D.P.R. 380 del 6 giugno del 2001 Testo unico sull’edilizia, che, per la parte afferente al risparmio energetico, ha semplicemente trascritto i contenuti della legge 10. Importante l’articolo 26 della legge stessa che introduce l’obbligo di applicazione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici nuovi o ristrutturati in assenza di impedimenti di natura tecnico-economica. Nel caso degli impianti termici gli impedimenti tecnico-economici si manifestano quando si verificano le condizioni stabilite dal DPR 412 del …….1993: quando il tempo di ritorno economico degli interventi è superiore agli 8 anni nei comuni con meno di 50.000 abitanti e 10 anni nei comuni con oltre 50.000 abitanti l’intervento è obbligatorio. Per tredici anni questa norma è stata pressoché universalmente disattesa. Nel frattempo la liberalizzazione dei mercati energetici si avvia anche in Italia a seguito dell’emanazione dei Dlgs 79 del 1999 e del Dlgs 164 2000 che prevedono tra le altre cose la promozione da parte dei distributori di energia elettrica e gas di interventi di efficienza energetica negli usi finali rimandando a strumenti attuativi successivi. Con i DM 24 aprile 2001 poip successivamente modificati con i DM 20 luglio 2004 vengono definite le modalità di attuazione dell’obbligo. Il meccanismo parte di fatto nel 2005 ed è attualmente in corso la definizione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas delle delibere che rendono operativo il meccanismo.
Sulla spinta infine della pressione ambientale del protocollo di Kyoto, a potenziare l’impegno nella promozione del risparmio energetico viene emanata nel 2002 dalla Commissione Europea la direttiva 91/CE/2002 per il miglioramento del rendimento energetico negli edifici, recepita in italia dal dlgs 192 del 19 agosto 2005 già citato. Il decreto prevede l’emanazione di numerosi strumenti attuativi che definiscano le modalità operative di attuazione della norma. Parallelamente da molte regioni di Europa vengono emanate leggi regionali e regolamenti edilizi innovativi che superano di gran lunga le aspirazioni spesso blande delle leggi nazionali o delle direttive comunitarie. E’ il caso dell’ordinanza del comune di Barcellona, i regolamenti edilizi di diverse amministrazionin in provincia di Milano, il regolamento del comune di Urbino, la legge regionale n. 39/2005 della Regione Toscana.

Mario Gamberale

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