Addio maxi-bollette, la prescrizione, i rimborsi e la sospensione dei pagamenti

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Come sappiamo la Legge di Bilancio ha stabilito con un emendamento l’addio alle maxi-bollette. Importante l'obbligo del rimborso dei pagamenti effettuati entro 3 mesi. Una nota dell'associazione dei consumatori Codici fa il punto sulle novità per clienti domestici e microimprese.

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Come sappiamo, la manovra di bilancio 2018 ha legiferato, grazie ad un emendamento introdotto in V Commissione della Camera, per l’addio alle maxi-bollette.

Secondo il provvedimento – ricorda in una nota stampa l’associazione dei consumatori “Codici” – nei contratti di forniture di acqua, gas e di energia elettrica il diritto al corrispettivo si prescriverà in due anni.

Ciò significa che non sarà più possibile richiedere al consumatore somme che vadano al di là dei 2 anni precedenti l’emissione della bolletta.

Per l’energia elettrica le nuove disposizioni avranno effetto per le fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018, per il gas si partirà con le bollette che scadono dopo il 1° gennaio 2019 e per l’acqua da gennaio 2020.

Queste novità riguardano le bollette di utenti domestici e microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo sotto ai 2 milioni di euro) ma, per gas ed elettricità, si applicheranno anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Un altro diritto garantito all’utente dalla legge di bilancio – spiega Codici – consiste nella possibilità di sospendere i pagamenti in attesa di una verifica della legittimità di condotta dell’operatore in questione, ad esempio nel caso in cui:

  • siano state emesse fatture a debito per conguagli relativi a periodi maggiori di due anni;
  • l’utente abbia presentato reclami riguardanti i conguagli nelle forme previste dall’Autorità;
  • l’Autorità garante abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo: relative alle modalità di rivelazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione utilizzata dall’operatore interessato.

Il diritto che interessa di più il consumatore consiste nell’obbligatorietà di ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati entro 3 mesi (a titolo di indebito conguaglio), in caso di esito della verifica sulla legittimità della condotta dell’operatore. Uniche eccezioni per i casi in cui la mancata o l’erronea rilevazione dei dati di consumo sia da legarsi ad una responsabilità acclarata dell’utente.

Dunque – conclude Codici – gli operatori saranno finalmente “costretti” ad occuparsi in tempi stretti del conteggio dati per non perdere dei soldi.

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