Riqualificazione energetica in edilizia, aggiornata la guida delle Entrate

  • 14 Settembre 2017

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Oltre a spiegare in modo analitico e dettagliato le novità relative alla disciplina della cessione del credito, la guida dà conto anche di tutte le modifiche entrate in vigore nel 2017. La guida e un riepilogo di quel che è cambiato.

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È disponibile la versione aggiornata della guida “Le agevolazioni per il risparmio energetico“, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ieri, 13 settembre 2017.

La revisione – spiegano dalle Entrate – si è resa necessaria per dar conto delle ultime novità previste in materia di ecobonus dal “decreto conti pubblici” (Dl 50/2017), con particolare riferimento alla disciplina delle ipotesi in cui il contribuente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulla parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 4-bis, Dl 50/2017).

Le modalità attraverso cui effettuare la cessione sono state recentemente aggiornate dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento adottato lo scorso 28 agosto (vedi QualEnergia.it).

Cessione del credito

La versione aggiornata della guida, ricorda l’Agenzia, illustra dettagliatamente la nuova disciplina della cessione del credito per gli interventi sugli edifici condominiali, distinguendo tra le “vecchie” regole, previste per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e quelle nuove, applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La legge di stabilità 2016 aveva previsto l’introduzione, per i soggetti ricadenti nella no tax area che avessero sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la possibilità di optare, in luogo della relativa detrazione Irpef, per la cessione del corrispondente credito.

Inizialmente, però, la cessione era prevista solo a favore dei fornitori che avessero effettuato i lavori (le modalità attuative erano state definite con il provvedimento 22 marzo 2016).

Il “decreto conti pubblici” (Dl 50/2017) ha modificato tale disciplina, prevedendo:

  • l’ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile optare per la cessione del credito
  • la possibilità di cedere la detrazione anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (compresi istituti di credito e intermediari finanziari), i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini
  • l’ampliamento dell’arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).

Alla luce delle recenti novità, quindi, la nuova disciplina della cessione prevede regole diverse a seconda che il contribuente interessato ricada o meno nella no tax area, cioè sia o non sia un soggetto incapiente.

Le differenze riguardano essenzialmente la tipologia di interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e i soggetti a favore dei quali si può cedere il credito.

Tali differenze sono dettagliatamente illustrate dalla guida, allegata in basso.

Contribuenti no tax area

I contribuenti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti), possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione Irpef spettante, con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative sia agli interventi che danno diritto alla detrazione “base” del 65% sia agli interventi che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75%. In tal caso, il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Contribuenti che non ricadono nella no tax area

I contribuenti che si non trovano nella no tax area, invece, possono cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70% e del 75%.
In tal caso, il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

La guida ricorda inoltre che:

  • gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75% sono rispettivamente quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015.
  • le due detrazioni potenziate sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • in tutte le diverse ipotesi di cessione, il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di successiva cessione del credito.
  • in ogni caso, è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

La guida (pdf)

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