Guida controlli caldaie e climatizzatori ENEA-MiSE, critiche dagli installatori CNA

  • 1 Dicembre 2015

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Per CNA Installazione Impianti e Assistal/Confindustria la guida sugli impianti termici pubblicata da ENEA e MiSE ha "interpretazioni forzate" delle norme. Secondo le associazioni degli installatori "affermare che i controlli di efficienza energetica vanno fatti ogni 4 anni è completamente sbagliato".

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento, cioè caldaie, pompe di calore e climatizzatori. La guida chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche, ma per CNA  Installazione Impianti ed Assistal/Confindustria il documento ha diverse cose che non quadrano, in particolare secondo le associazioni degli installatori “affermare che i controlli di efficienza energetica vanno fatti ogni 4 anni è completamente sbagliato”.

Si legge in una nota di CNA Installazione Impianti:

La ‘Guida’, che pure ha il merito di rendere più comprensibili al grande pubblico alcuni aspetti di non facile comprensione in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici, contiene però passaggi contraddittori e indicazioni sbagliate che hanno caratterizzato la gestione e l’implementazione del DPR 74/2013. Ci riferiamo in particolare alle indicazioni che la ‘Guida’ fornisce in ordine alla tempistica dei controlli di efficienza energetica che, secondo la stessa, è quella dell’Allegato A del DPR 74/2013 (4 anni) dimenticando che tale Allegato, come del resto specificato in diversi pareri legali sull’argomento, funge da “norma di chiusura” che individua i tempi massimi oltre i quali i manutentori non possono andare. In pratica, il controllo di efficienza energetica di una caldaia va fatto almeno una volta ogni quattro anni, e comunque con la tempistica decisa dall’installatore, tempistica che diverse Regioni nei provvedimenti adottati in recepimento del DPR 74/2013 hanno peraltro già dimezzato.

Tanto per aumentare ulteriormente la confusione a chi di questa “Guida” dovrebbe usufruire, si dicono cose diverse a distanza di due pagine: “L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica del quale si parlerà nel prossimo paragrafo” (pag. 9 della “Guida”) e “Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella 1” (pag. 10).

Ma al di là delle interpretazioni “forzate” della norma, qualcuno ha mai provato a chiedere ad un installatore o ad un manutentore di garantire l’efficienza energetica di una caldaia controllandola solo una volta ogni 4 anni? Si è proprio sicuri che effettuando l’analisi di combustione, che rivela subito se bruciatore, scambiatore, canna fumaria e tiraggio sono a posto oppure se vi è qualche problema, ogni 4 anni si garantisce l’efficienza energetica di una caldaia? E soprattutto: cosa prescriveranno in merito le istruzioni tecniche per l’uso che i produttori di caldaie sono, per legge, obbligati a fornire ai clienti?

Del resto, avevamo già avuto modo di segnalare il comportamento contraddittorio del Ministero dello Sviluppo Economico quando lo stesso, nel novembre dello scorso anno, pubblicò sul suo sito due nuove FAQ, la n. 7 (requisiti manutentori)  e la n. 8 (macchine frigorifere), allo scopo di chiarire alcuni aspetti poco chiari del DPR 74/2013 modificando alla chetichella, forse sperando che nessuno se ne accorgesse, quanto precedentemente contenuto nella FAQ n. 5 (Controlli di efficienza energetica) che era già stata pubblicata non più tardi di due mesi prima (settembre 2014).

Nella “nuova” versione della FAQ n. 5 fu infatti introdotta con disinvoltura, alla fine del primo capoverso (quello che riporta, virgolettato, il testo dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2013), la frase “La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013“ che contraddiceva sia quanto scritto nel DPR 74/2013, sia il senso della FAQ stessa a dimostrazione di una gestione del provvedimento che ha ingenerato non poche confusioni tra gli operatori, che invece dovrebbero avere la certezza della norma per poter ottemperare ai vari obblighi disposti dal decreto, ed una incertezza legislativa di cui sinceramente non se ne ravvisava la necessità.

Al di là delle frasi aggiunte di soppiatto, la legge su questo aspetto è sin troppo chiara e non dà adito ad interpretazioni capziose: il comma 1 dell’art. 8 del DPR 74/2013 afferma senza ombra di dubbio che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sugli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica uguale o maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva con potenza uguale o maggiore di 12 kW, le cui cadenze temporali è bene sottolinearlo le decide l’installatore, si effettuano i controlli di efficienza energetica, controlli che vanno inoltre effettuati (art. 8, comma 3) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto in caso di sostituzione di parti importanti dell’impianto (ad es. il generatore di calore) e nel caso di interventi che comunque modifichino l’efficienza energetica dell’impianto stesso. E’ a queste scadenze ed a queste casistiche che il manutentore si deve attenere e non a tempistiche aggiunte furtivamente ad una FAQ che, come è noto, non è certo una disposizione di legge. Ed è per questi motivi che affermare che i controlli di efficienza energetica vanno fatti ogni 4 anni è completamente sbagliato.

Ma se si volesse fare un riassunto della maniera a dir poco approssimativa con la quale è stato governato tutto il problema basterebbe ricordare, solo per fare un esempio, la paradossale vicenda relativa alla data di entrata in vigore del libretto di impianto.

Nel testo del decreto ministeriale che avrebbe dovuto prorogare la data (1° giugno) a partire dalla quale gli impianti termici dovevano essere muniti di libretto di impianto  venne introdotto il termine tassativo del 15 ottobre entro il quale tutti gli impianti dovevano essere dotati di libretto.

Si partì con le associazioni imprenditoriali del settore che fecero presente al Ministero le difficoltà ad adempiere a questo obbligo nei termini previsti (obbligatorietà del libretto a partire dal 1° giugno 2014) anche perché il DM 10 febbraio 2014 che ha istituito il libretto di impianto fu pubblicato nella G.U. del 7 marzo.

Si passò poi alla richiesta dell’assessore del Piemonte Ghiglia, all’epoca coordinatore degli assessori regionali all’energia ed ambiente, fatta l’ultimo giorno del suo mandato (il 25 maggio 2014 ci furono le elezioni regionali), di prevedere l’obbligo di munirsi del nuovo libretto entro il 1° ottobre e di entrata in vigore dei Rapporti di Efficienza Energetica entro il 1° gennaio 2015, per giungere in seguito ad una serie di annunci di proroga che hanno creato solo confusione tra gli operatori del settore per arrivare, infine, al decreto ministeriale in cui, invece di modificare semplicemente la data del 1° giugno con quella del 15 ottobre, si sostituirono le parole “a partire dal 1° giugno 2014” con “entro e non oltre il 15 ottobre 2014” introducendo nella pratica non certo una proroga, così come richiesto, ma un vero e proprio termine tassativo entro il quale tutti gli impianti sarebbero dovuti essere dotati di libretto

Il Ministero, in effetti, accortosi dello strafalcione provò poi a correre ai ripari con un comunicato stampa che però conteneva evidenti contraddizioni e non risolveva i problemi del decreto: in pratica la pezza era peggiore del buco.

Il MiSE infatti nel comunicato che pubblicò nel suo sito specificò che “il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto”, precisazione che contrastava in maniera evidente con quanto ufficialmente previsto dal Dm 20 giugno 2014, ovvero l’obbligo di munire  gli impianti termici di libretto “entro e non oltre il 15 ottobre”.

Ad ulteriore dimostrazione delle incertezze che evidentemente ha sotteso la scrittura del decreto di “proroga” c’è il fatto che la data del 1° giugno è presente anche al comma 8 dell’art. 3 del DM 10 febbraio, ma incredibilmente ci si è dimenticati di modificarla.

L’auspicio, ora, è che nell’opera di revisione del DPR 74/2013, resa obbligatoria dal fatto che con la riforma costituzionale diverse materie la cui responsabilità è attualmente in capo alle Regioni, quale quella dell’energia, torneranno di competenza del Governo centrale, vengano risolti positivamente tutti i dubbi e le incertezze interpretative che hanno caratterizzato questa prima fase di vigenza delle norme che regolano i criteri di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici. Alle imprese infatti serve la certezza del diritto che si fa con leggi chiare e non con norme contraddittorie e dalle molteplici interpretazioni.”

La guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento ENEA-MiSE (pdf)

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