Sistemi di distribuzione chiusi, RIU e reti private, nuove regole dall’Autorità

  • 17 Novembre 2015

Con la delibera 539 l'Autorità per l'Energia definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC). L'argomento verrà affrontato anche nel workshop sul FV del 2 dicembre a Roma.

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Con la delibera 539/2015/R/eel  (vedi in basso) l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC).

I sistemi di distribuzione chiusi, coerentemente alla definizione comunitaria, sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che non rifornisce clienti civili. L’insieme dei sistemi di distribuzione chiusi comprende anche le reti interne di utenza (RIU). A sua volta, sempre nel rispetto delle disposizioni comunitarie, il soggetto che gestisce i sistemi di distribuzione chiusi è a tutti gli effetti un distributore di energia elettrica, per il quale sono comunque previste alcune semplificazioni.

Il provvedimento 539 considera gli esiti della consultazione relativa (644/2014/R/eel), di cui riporta le principali osservazioni emerse, e quanto evidenziato a Governo e Parlamento dall’Autorità con la segnalazione 348/2014/I/eel, con cui si evidenziava, in materia di RIU e altre reti private, la necessità di completare il quadro normativo con riferimento:

  • alla natura delle nuove reti private non esplicitamente richiamate dalla legge 99/09;
  • agli strumenti necessari (quali concessioni o subconcessioni) affinché i sistemi di distribuzione chiusi possano essere considerati a tutti gli effetti come sistemi di distribuzione.

La delibera 539, sulla base dell’attuale quadro normativo, con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all’individuazione degli utenti a essi connettibili:

  • prevede che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (ossia, al 15 agosto 2009); prevede, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, sia definito dall’insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC, nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse;
  • prevede che gli utenti connettibili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l’obbligo di connettere al sistema), siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE; e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l’erogazione del pubblico servizio.

Inoltre, con riferimento al monitoraggio e censimento dei SDC, la delibera prevede che:

  • si possa richiedere l’inserimento di una rete privata nel novero delle RIU entro il 30 giugno 2016, a condizione che la rete in questione rispetti i requisiti necessari per essere qualificata come tale alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009);
  • sia istituito presso l’Autorità, in analogia con le RIU, anche un registro dei SDC diversi dalle RIU (detti Altri SDC o ASDC).

Con riferimento alla regolazione dell’accesso ai servizi del sistema elettrico su SDC, il provvedimento prevede che tale regolazione sia quanto più simile possibile a quella cui sono soggette le reti pubbliche, poiché, come già detto, il gestore di un SDC, ai sensi della direttiva 2009/72/CE è, di fatto, un distributore. In particolare si ritiene opportuno:

  • trattare i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche
  • imporre al gestore del SDC responsabilità analoghe a quelle gravanti sui gestori concessionari
  • equiparare il più possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il trattamento delle immissioni e dei prelievi degli utenti del SDC nei punti di connessione alla predetta rete a quello cui sono soggetti gli utenti della rete pubblica.

Per quanto riguarda la struttura tariffaria da applicare agli utenti del SDC si prevede che:

  • i corrispettivi di trasmissione e distribuzione siano definiti dai gestori del SDC, come consentito dalla normativa comunitaria, escludendo al tempo stesso tali gestori dai meccanismi di riconoscimento dei costi e di perequazione posti in essere dall’Autorità;
  • i corrispettivi di dispacciamento, nel caso delle RIU e degli altri SDC, siano applicati all’energia prelevata dai singoli utenti di tali reti (per il tramite, cioè, dei punti di connessione interni) e non solo all’energia prelevata complessivamente dalla rete pubblica;
  • i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati, nel caso delle RIU, in relazione ai punti di prelievo dalla rete pubblica, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e limitatamente alle parti variabili, anche all’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione interni e non prelevata dalla rete pubblica, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete pubblica;
  • i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati, nel caso degli altri SDC, in relazione ai punti di prelievo interni alla rete privata.

La delibera definisce le modalità con le quali viene garantito, agli utenti connettibili al SDC, il diritto di libero accesso al sistema (già previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 in attuazione della legge 99/09). Esso può esplicarsi non solo tramite la possibilità di scegliere un’impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, ma anche prevedendo che gli utenti, nel caso in cui non accettino le condizioni di erogazione del servizio di trasporto da parte del gestore del SDC, abbiano il diritto di richiedere la connessione al gestore di rete concessionario, diventando, di conseguenza, utenti della rete pubblica, fermo restando ovviamente il potere dell’Autorità di intervenire con misure prescrittive a tutelare l’utente connettibile al SDC da eventuali condotte lesive del gestore.

In quest’ultimo caso, la delibera prevede che, almeno nel caso di connessioni in media e alta tensione, i corrispettivi per la connessione siano posti pari ai costi standard della connessione in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari, in deroga alla regolazione vigente, al fine di rendere il gestore di rete concessionario e le tariffe definite dall’Autorità neutrali rispetto alle scelte operate dagli utenti connettibili al SDC.

Infine, la delibera:

  • con riferimento all’attribuzione della responsabilità della qualità del servizio e dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, prevede che le imprese distributrici e Terna siano responsabili limitatamente al punto di connessione tra la rete pubblica e la rete del SDC;
  • con riferimento alle modalità di applicazione delle componenti tariffarie di trasporto nonché di quelle a copertura degli oneri generali di sistema, non prevede, diversamente da quanto indicato in consultazione, deroghe all’applicazione della regolazione vigente per tutti gli altri clienti finali del sistema elettrico, accogliendo alcune osservazioni pervenute; pertanto, le predette componenti tariffarie sono quantificate dal gestore del SDC per ogni cliente finale e applicate alla società di vendita presso cui ogni cliente finale si approvvigiona, ivi inclusi gli eventuali casi di salvaguardia e maggior tutela.

Poiché la nuova regolazione dei SDC troverà applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2017, affinché le imprese distributrici concessionarie, Terna e i gestori dei SDC possano mettere in atto tutte le azioni prodromiche necessarie, il provvedimento definisce fino alla fine del 2016 modalità di applicazione transitorie delle disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14 in materia di oneri generali di sistema ai SDC, distinguendo, allo scopo, tre casistiche:

  • SDC annoverati nell’elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati in relazione ai soli punti di connessione con la rete pubblica: per essi, dal 1° gennaio 2015, all’energia elettrica prelevata tramite in punti di connessione interni e non anche dalla rete pubblica si applica il 5% del valore delle componenti tariffarie variabili relative agli oneri generali di sistema (A e MCT), dando attuazione al decreto legge 91/14; a tal fine il gestore del SDC si interfaccia direttamente con Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
  • SDC non annoverati nell’elenco delle RIU: per essi, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema trovano piena applicazione in relazione ai punti di connessione interni, a decorrere dal 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/09; a tal fine il gestore del SDC si interfaccia direttamente con Cassa, che definisce opzioni di rateizzazioni dei pagamenti, anche su un orizzonte temporale pluriennale;
  • SDC annoverati nell’elenco delle RIU per i quali storicamente i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sono stati applicati in relazione ai punti di connessione interni: per essi si ritiene opportuno prevedere la restituzione delle somme a copertura delle componenti tariffarie impropriamente versate negli anni scorsi, secondo modalità da definire in opportuni e specifici provvedimenti.
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