Assogettabilità VIA: nuove linee guida in arrivo, con piccolo pasticcio

Il decreto con le nuove linee guida in materia di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale è in Parlamento. Le norme in generale vanno in una direzione di maggiore apertura e semplificazione, ma non mancano i potenziali pasticci, come la cumulabilità con altri progetti.

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Dopo un periodo di vuoto normativo durante il quale si rischiava di dover sottoporre a VIA anche un pollaio o un impianto fotovoltaico da 3 kW su tetto, finalmente il decreto ‘mancante’ è in dirittura d’arrivo. Lo schema con le nuove linee guida in materia di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (allegato in basso), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 dicembre, è approdato al Parlamento l’8 gennaio per essere sottoposto all’esame delle Commissioni competenti e ci si aspetta che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la prima decade di febbraio.

Le nuove norme che dovranno guidare l’azione delle Regioni in generale vanno in una direzione di maggiore apertura e semplificazione, ma non mancano i classici potenziali pasticci: in particolare di dubbia applicabilità per come è scritto è il punto che impone vincoli più stringenti per i progetti che sono realizzati in prossimità di altri.

Andiamo con ordine. Il nuovo testo, come detto, interviene sul vuoto lasciato dal decreto Competitività, che aveva abrogato parte della normativa esistente, per recepire quanto disposto dalla Commissione europea nell’ambito di una procedura di infrazione (2009/2086). Quel che l’Europa contestava delle vecchie regole è che stabilissero unicamente in base alla taglia se un progetto deve passare per la VIA. Ecco che le nuove linee guida accanto alle soglie dimensionali (quelle stabilite dall’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche) introducono una serie di criteri aggiuntivi in base ai quali si deciderà quando un impianto dovrà essere sottoposto a VIA.

In particolare, le soglie dimensionali oltre le quali i progetti sono assoggettabili vengono dimezzate se l’impianto da realizzare sorge in una zona a forte intensità abitativa (> 500 abitanti/kmq), in una zona a protezione speciale o di interesse storico o, come anticipato, se è vicino ad altri impianti. Una deroga, quest’ultima, scritta con l’intenzione di affrontare il problema del frazionamento, quello cioè ad esempio dei parchi eolici fatti da decine di turbine sotto ai 60 kW, ciascuna (finora) esente da assoggettabilità a VIA.

Nel dettaglio, lo schema delle nuove linee guida prevede che la taglia oltre la quale si è assoggettabili a VIA sia dimezzata se ci sono altri progetti appartenenti alla stessa categoria (come definita dall’allegato IV del dl 152/2006) a 500 metri di distanza per le opere lineari e a un chilometro per quelle areali, qualora la somma della potenza degli impianti vicini superi la soglia di assoggettabilità stabilita dal citato allegato IV.

Ad esempio: se abbiamo 3 impianti fotovoltaici rispettivamente da 200, 400 e 600 kWp distanti tra loro meno di 1 km, dato che la somma della loro potenza supera la soglia di assoggettabilità, che è di 1 MW, la stessa viene dimezzata (a 500 kW), con il risultato che l’impianto da 600 kW dovrà affrontare la VIA.

Proprio questo punto sembra essere quello più controverso: “La norma obbliga le autorità competenti a comunicare al proponente solo i progetti già autorizzati, creando una dissimetria informativa con i progetti dello stesso proponente”, spiega a QualEnergia.it Alessandro Visalli del Coordinamento FREE, che riunisce le associazioni delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.

“Il testo non lo dice – continua Visalli – ma dovrebbero essere tempestivamente portati a conoscenza dei proponenti anche i progetti che via via vengono presentati al tempo t1, t2, t3, ecc … con intuibili problematiche e rischi di riavviare continuamente procedimenti in via di consolidamento. Situazione sanabile se si stabilisse che solo il progetto t2 debba tenere conto del t1 e non viceversa.”

Non è chiaro, aggiunge Visalli, neppure come si consideri quando, per la loro distanza reciproca, i progetti sono cumulabili, cioè, dato che il criterio è geometrico se siano da considerare solo le aree incluse entro il perimetro della spezzata tracciata dai mille metri dagli altri impianti. “In caso di impianti FV che possono essere estesi per ettari va considerata solo la porzione di superficie che cade entro la spezzata determinata dalla proiezione a 1.000 metri del perimetro dell’impianto de quo? In caso di eolico l’inviluppo o sua parte della pala nella sua proiezione aerea? In caso di biomasse, cosa?” Insomma sembra che nelle nuove linee guida ci siano alcuni punti da chiarire.

Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilita a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (pdf)

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