Il testo del decreto su detrazioni e recempimento direttiva

Riportiamo la versione del decreto legge che è uscita dal CdM del 31 maggio 2013. Il decreto dispone la proroga delle detrazioni fiscali (artt.14-16) e contiene anche le norme di recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, dall’art. 1 all’art. 13. All'art. 17 si parla di abilitazione professionale.

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Bozza decreto legge (non ancora in vigore) – pdf

Prima della sua pubblicazione in Gazzetta, riportiamo la versione uscita dal CdM del 31 maggio 2013 del decreto legge che dispone la proroga delle detrazioni fiscali (artt. 14-16) e contiene anche le norme di recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, dall’art. 1 all’art. 13 (vedi Qualenergia.it).

Come si sa, la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica sale dal 55% al 65% e varrà fino alla fine del 2013 per i privati, e fino a giugno 2014 per i condomini se gli interventi coinvolgeranno almeno il 25% della superficie dell’involucro (Qualenergia.it).

In merito alle detrazioni del 65%, si legge dall’articolo 14,  si potranno detrarre le spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, con l’esclusione di quelle relative agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Una decisione temuta dalle associazioni di categoria del settore, come il Co.Aer. (vedi qui) e che sembra essere confermata da questo articolo del decreto. Scongiurati invece  i dubbi sull’applicazione della detrazione per gli impianti solari termici che dovrebbero poterne usufruire. Il condizionale è d’obbligo visto che si attende il testo ufficiale in Gazzetta.

Il Decreto legge disciplina anche in merito all’abilitazione professionale necessaria per svolgere attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili (art. 17), dando la possibilità di qualificarsi facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta.

Come già detto, questa versione non è affatto definitiva e alcuni commi potrebbero cambiare prima della pubblicazione in Gazzetta. In particolare voci di corridoio parlano di possibili modifiche alla parte sull’abilitazione degli installatori, mentre nemmeno sull’inclusione del solare termico e l’esclusione delle pompe di calore sembrerebbe raggiunto un accordo definitivo: il MiSe vorrebbe infatti che per tutta la parte relativa agli impianti il conto termico rimanesse l’unico strumento incentivante, vedremo quale linea verrà accolta.

 

 

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