L’obbligo di rinnovabili negli edifici e il solare termico (2a parte)

Pubblichiamo la seconda parte del breve vademecum elaborato da Assolterm per fornire chiarimenti sull'obbligo delle fonti rinnovabili negli edifici. In questa parte si affrontano in particolare gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, i tempi di entrata in vigore, le possibile deroghe ed altro.

ADV
image_pdfimage_print

Continuiamo con l’approfondimento relativo all’obbligo di rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, così come è stato modificato dal D.Lgs. 28/11 (si veda anche la prima parte del vademecum che introduce alla normativa in questione, segue una terza parte).

Qui si affrontano in particolare gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica. La terza e ultima parte di questo excursus sull’obbligo, che verrà pubblicata nei prossimi giorni, riguarderà esclusivamente le implicazioni e conseguenze per il solare termico.

Quali sono le percentuali minime obbligatorie?

Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e di percentuali, crescenti nel tempo (20%, 35% e 50%, si veda sotto per i tempi di entrata in vigore degli obblighi), della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Per gli edifici pubblici, tali obblighi sono incrementati del 10%  – Allegato 3, comma 6.

Quando entrano in vigore gli obblighi?

L’obbligo di copertura del  50% dei consumi di acqua calda sanitaria entrerà in vigore a partire dal 30 settembre 2011.

L’obbligo di copertura del 20% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento entrerà in vigore il 31 maggio 2012.

L’obbligo di copertura del 35% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

L’obbligo di copertura del 50% della somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 – Allegato 3, comma 1.

Entro quando gli enti locali si devono adeguare?

Le Regioni e i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni entro 180 giorni (quindi entro il 25 settembre 2011) dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso tale termine, l’obbligo si ritiene comunque valido e operativo  – Art. 11, comma 7.

Quando, a quali condizioni, in quali situazioni, zone e/o edifici, l’obbligo non si applica o si applica solo parzialmente?

Ristrutturazione dell’impianto termico esistente:diversamente da quanto previsto dal D.Lgs. 311/06, l’obbligo non si applica alla semplice ristrutturazione di impianti termici esistenti (si veda anche il paragrafo “Le Regioni possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal decreto in materia di obbligo?”).

Centri storici: nelle zone “A”, previste dal DM 2 aprile 1968, n. 1444,  le percentuali minime  di copertura dei consumi sono ridotte del 50% – Art. 11, comma 1. (zone A: “Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” – art. 2)

Edifici vincolati o situati in aree vincolate: sono esentati dall’obbligo, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici, gli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici – Art. 11, comma 2. (Si tratta delle seguenti tipologie di immobili ed aree di notevole interesse pubblico: • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici)

Impossibilità tecnica: si riferisce a tutti quei casi in cui il progettista verifichi una eventuale impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi. In questo caso, l’impossibilità tecnica deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del DPR 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili – Allegato 3, comma 7. Per lo schema di relazione tecnica si veda l’Allegato E della Legge 10/91.

Edificio allacciato a una rete di teleriscaldamento: se la rete di teleriscaldamento copre l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso, l’obbligo non si applica  – Allegato 3, comma 5.

Specifica configurazione tecnica: con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia termica, il decreto esplicita che gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento – Allegato 3, comma 2.

Gli obblighi sui fabbisogni termici devono essere necessariamente soddisfatti tramite una sola fonte rinnovabile o una sola tecnologia?

L’obbligo può essere soddisfatto tramite una combinazione di fonti energetiche e soluzioni tecnologiche che, sommate, siano in grado di raggiungere le percentuali minime richieste. Un impianto solare termico, ad esempio, potrebbe essere accoppiato a una pompa di calore, a una caldaia a condensazione, o a una caldaia a biomasse.

(segue nella terza parte)

 

ADV
×