Le proposte per spingere autoproduzione e distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili

Sistemi di produzione e scambio di energia da rinnovabili attraverso reti private nella forma di SDC e incentivi per le utenze domestiche, per impianti fino a 10 kW in autoconsumo e con sistemi da accumulo. Alcune delle proposte presentate da Legambiente e Coordinamento FREE.

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L’autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili in Italia si deve e si può fare.

E’ una possibilità contemplata apertamente negli articoli 21 e 22 della nuova proposta della Commissione Europea di modifica della direttiva Direttiva europea sulle rinnovabili, posizione che darebbe forza e dignità alle figure del prosumer e delle comunità energetiche.

Se ne è parlato oggi a Roma nel convegno “Liberiamo in Italia l’autoproduzione da energie pulite“, organizzato da Legambiente e Coordinamento Free.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un documento (vedi allegato in basso) con alcune dettagliate proposte che intendono spingere le innovazioni che vanno nella direzione dell’autoproduzione e distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili nel territorio italiano, in modo da creare opportunità di innovazione che aiutino famiglie e imprese.

LE PROPOSTE:

1) NUOVI SISTEMI DA FONTI RINNOVABILI PER I FABBISOGNI DI AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E AGRICOLE

  • Tra aziende limitrofe è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private.
  • All’interno degli edifici a destinazione commerciale e nelle aree con servizi condivisi sono consentiti la produzione e l’autoconsumo collettivi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento.

– Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal “Clean Energy Package” per le “comunità energetiche”. Per quelli passati valgono le norme in vigore al momento dell’entrata in esercizio.

– La cessione dell’energia elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio.

– La produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti e, in prospettiva, di rendere servizi di dispacciamento può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell’energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l’installazione degli impianti di produzione.

– Queste fattispecie contrattuali varranno all’interno di edifici a destinazione commerciale, di distretti produttivi, di Asi e nelle aree artigianali, tra aziende artigianali, industriali e agricole limitrofe fino alla distanza massima di 2 km dai confini catastali e comunque all’interno dello stesso Comune o di superfici massime da individuare.

– Gli interventi avrebbero inizialmente la forma dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC) come definiti dall’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e a seguito dell’entrata in vigore della nuova direttiva rinnovabili, come configurata all’interno del Clean Energy Package, potranno estendersi anche oltre tale configurazione a tutte le aree con servizi condivisi anche ove non abbiano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi (Cfr. Articolo 21 “Renewable self-consumers” della proposta di direttiva sulle rinnovabili del Winter Package).

– L’autoconsumo godrà del mancato pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di oneri di sistema e distribuzione da pagarsi in misura fissa sarà poi parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Inoltre, si propone l’applicazione di corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema da applicarsi a queste tipologie di utenze.

Le ragioni

Sono nella opportunità di promuovere innovazioni nella gestione energetica delle imprese e all’interno degli edifici in generale, promuovendo gestioni e produzioni condivise, per ridurre consumi e costi nella direzione promossa dalle Direttive europee (2010/31/UE, Energy Performance Building Directive) dall’Energy Union e dal recente Clean Energy Package con il quale si riforma complessivamente la politica energetica comunitaria. In particolare si consentirà una gestione aggregata e dinamica dei consumi all’interno degli edifici, permettendo agli utenti aggregati di partecipare ai mercati dell’energia, ivi incluso quello del dispacciamento e della prestazione di servizi di interrompibilità dei consumi e si stimolerà l’uso di fonti rinnovabili, la transizione a fonti elettriche, la maggiore efficienza e la diminuzione dei costi energetici degli edifici.

Attraverso la produzione e distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili direttamente alle utenze poste in aree limitrofe o all’interno dell’edificio commerciale, si riducono i costi per il sistema e si possono spingere investimenti, oltre che negli impianti rinnovabili, anche nella gestione integrata dell’energia (elettricità e calore, efficienza, accumulo, ecc.).

Un sistema di questo tipo è integrato con la rete e porta vantaggi, riducendo la potenza impegnata e le oscillazioni rispetto a produzione e consumi, attraverso il ruolo dell’accumulo e la possibilità di sottoscrivere contratti di prelievo e immissione programmabili. In particolare consente di azzerare le eccedenze immesse nella rete pubblica da parte degli impianti da fonti rinnovabili e per la cogenerazione di dare la necessaria simmetria fra utenze elettriche e utenze termiche, che con la attuale disciplina invece non può essere raggiunta, visto che non si può avere più di una utenza elettrica.

Con queste politiche ci si allinea poi all’Energy Union e al recente Clean Energy package con il quale si riforma complessivamente la politica energetica comunitaria. In particolare si consentirà una gestione aggregata e dinamica dei consumi all’interno degli edifici, permettendo agli utenti aggregati di partecipare ai mercati dell’energia, ivi incluso quello del dispacciamento e della prestazione di servizi di interrompibilità dei consumi e si stimolerà l’uso di fonti rinnovabili, la transizione a fonti elettriche, la maggiore efficienza e la diminuzione dei costi energetici degli edifici.

Cosa serve

Il Parlamento italiano può legiferare per introdurre queste innovazioni che dovrebbero presentare inizialmente le caratteristiche dei Sistemi di Distribuzione Chiusi come definiti dall’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e che potranno poi essere estese alle configurazioni previste dall’Articolo 21 e 22 della nuova proposta di direttiva sulle rinnovabili contenuta nel Clean Energy Package.

Per l’energia prodotta e autoconsumata all’interno degli edifici potranno essere garantiti i certificati bianchi, come previsto dalla tredicesima premessa della nuova proposta di direttiva comunitaria sull’efficienza energetica all’interno del Clean Energy Package (2016/376) e dall’Articolo 1 della stessa (che modifica l’Articolo 7 della Direttiva 2012/27). Tali norme prevedono infatti espressamente che l’autoconsumo di energia elettrica negli edifici è rilevante ai fini del raggiungimento degli obblighi di risparmio energetico.

2) NUOVI SISTEMI DA FONTI RINNOVABILI A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE

  • Le utenze domestiche beneficiano di vantaggi e semplificazioni nell’autoproduzione da fonti rinnovabili.

– Per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 10 kW di potenza installata posti a servizio di utenze domestiche, non incentivati, l’accesso al meccanismo dello scambio sul posto è semplificato con conguaglio fisico e non economico della produzione e dei consumi su base annuale nel caso di impianti in autoconsumo per almeno il 60% della produzione. In caso di impianti integrati con sistemi di accumulo, al posto del meccanismo dello scambio sul posto si può usufruire di un contributo di 10 c€/kWh per l’energia autoprodotta e autoconsumata.

– Il meccanismo rimarrà in vigore per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità, modifiche – ad esempio rispetto al peso degli oneri di sistema tra parte variabile e fissa – nella direzione della spinta all’autoproduzione da parte delle utenze domestiche integrata con sistemi di accumulo e i risultati rispetto sia alle oscillazioni nello scambio di energia elettrica con la rete che agli impatti rispetto agli oneri di sistema.

Le ragioni

Sono nella opportunità di aprire ad innovazioni nella produzione energetica da fonti rinnovabili per le famiglie capaci di produrre diversi risultati positivi. In questo modo si possono spingere infatti interventi che aiutano a ridurre consumi e costi negli usi domestici, promuovendo al contempo innovazioni che spostano i consumi verso il vettore elettrico e che riducono le oscillazioni negli scambi con la rete.

Attualmente lo scambio sul posto risulta complesso da gestire per le famiglie, perché prevede una compensazione non quantitativa (tanto metto in rete, tanto prelevo) ma economica sulla base del costo dell’energia nei diversi momenti. Attraverso una semplificazione del regime di scambio sul posto per le famiglie, si rendono convenienti investimenti nella produzione da fonti rinnovabili che tendano a massimizzare l’energia prodotta e consumata ma anche nella riqualificazione energetica degli edifici con lo spostamento dei consumi verso il vettore elettrico (utilizzo delle pompe di calore, fornelli ad induzione, ecc.).

La possibilità di accedere in alternativa allo scambio sul posto a un incentivo diretto sarebbe limitata solo per l’installazione di impianti di accumulo.

Un sistema di questo tipo è integrato con la rete e porta vantaggi perché riduce la potenza impegnata e l’oscillazione rispetto a produzione e consumi, attraverso l’obbligo di garantire una quota minima in autoconsumo.

Cosa serve

Il Parlamento italiano può legiferare per introdurre queste innovazioni per impianti fino a 10 kW, poiché la Commissione Europea ha ritenuto non rilevanti ai fini degli Aiuti di Stato gli incentivi per impianti di questa taglia.

3) INTERVENTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE

  • Le tariffe elettriche devono premiare l’autoconsumo e scoraggiare gli sprechi di energia

– Coerentemente con quanto stabilito dal Clean Energy Package (art. 21), i sistemi in autoconsumo non devono essere soggetti a procedure sproporzionate e a oneri che non riflettano i costi per il sistema, consentendo la partecipazione ai costi di sistema attraverso tariffe dinamiche e trasparenti.

– Ad esempio nell’ambito non residenziale deve essere incrementata la quota delle tariffe di distribuzione pagata in modo variabile e si devono prevedere meccanismi di “demand response” sulla componente variabile delle tariffe, come previsto dalla normativa comunitaria, superando anche la tariffa unica nazionale in materia di distribuzione. Le tariffe di distribuzione come richiesto dalla Unione Europea potranno dunque assumere valori più o meno alti a seconda dell’ora di utilizzo e del disagio che crea l’utilizzo dell’energia nel momento specifico.

– Dal 1° gennaio 2018 la parte maggioritaria degli oneri di sistema dovrà dunque continuare ad essere prelevata attraverso componenti variabili a consumo, anche perché (anche in ossequio alla normativa comunitaria come detto sopra) si dovrà ampliare la parte variabile delle tariffe di rete a cui si intendono uniformare gli oneri di sistema.

– Infine, in riferimento alla riforma tariffaria per i clienti domestici, sarà necessario valutare l’adozione di nuove modifiche per renderla conforme alle indicazioni che deriveranno dall’adozione del Clean Energy Package.

Le ragioni

Sono nella spinta a investimenti nell’efficienza energetica e nell’autoproduzione che possono trovare vantaggio da una fiscalità incentrata sulla parte variabile invece che su quella fissa. In questo modo si mantiene una convenienza economica per investimenti che puntano a ridurre il prelievo di energia.

Cosa serve

Il Parlamento italiano può legiferare sul tema, specificando che gli oneri di rete e distribuzione in ossequio alla normativa comunitaria devono essere in parte prevalente variabili, flessibili e basati su principi di “demand response” e avviando una sperimentazione per il superamento della tariffa nazionale di distribuzione.

INTERVENTI NORMATIVI DA IMPOSTARE PER DARE IMPULSO AD AUTOPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE LOCALE, EFFICIENZA ENERGETICA

Non appena sarà approvata la nuova direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile (COM 2016/382) sarà necessario darvi immediata attuazione, ammettendo l’autoconsumo collettivo negli edifici e inserendo nella normativa nazionale le “energy communities” previste dall’articolo 22 della proposta della commissione.

L’Articolo 21 della proposta di direttiva per la promozione delle fonti rinnovabili 382/2016 del 30 Novembre 2016 prevede che sia possibile rifornire in autoconsumo come se fossero un unico soggetto tutti quei soggetti che collettivamente producono energia rinnovabile all’interno di condomini, sistemi di distribuzione chiusi, aree commerciali e di servizi condivisi.

Altrettanto importante si ritiene l’attuazione in Italia dell’Articolo 22 della proposta di direttiva sulle rinnovabili (COM 2016/382), riguardo le “renewable energy communities” che dà diritto a cooperative di cittadini e associazioni no profit di carattere locale di generare, stoccare, consumare e vendere energia rinnovabile.

Quanto sopra non solo per migliorare prima possibile l’efficienza energetica degli edifici, ma anche al fine di consentire al più presto lo sviluppo in Italia di tutte le applicazioni tecnologiche connesse, evitando di diventare un mercato preda di operatori che hanno maturato esperienza negli altri paesi europei che hanno anticipato l’attuazione della direttiva.

4) INTERVENTI A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE E CONDOMINI

  • All’interno degli edifici residenziali è consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private

– Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal “Clean Energy Package” per le “comunità energetiche”. Per quelli passati valgono le norme in vigore al momento dell’entrata in esercizio.

– La cessione dell’energia elettrica prodotta collettivamente all’interno dei condomini residenziali deve poter essere regolata da contratti di vendita o accordi consortili.

– La produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, integrata eventualmente con sistemi di accumulo e comunque strutturata con modalità tali da evitare sbilanciamenti e al contrario poter fornire servizi di dispacciamento.

– L’edificio avrà un punto di connessione con la rete di distribuzione, salvo il diritto per qualsiasi condomino di chiedere di avere accesso diretto alla rete di distribuzione.

– La quota fissa degli oneri di rete e di sistema sarà parametrata al punto di connessione del condominio e alla potenza impegnata dal condominio. L’energia autoconsumata all’interno del condominio godrà dei certificati bianchi.

Le ragioni

Sono nella opportunità di promuovere innovazioni nella gestione energetica all’interno degli edifici, per ridurre consumi e costi, nella direzione promossa dalle Direttive europee (2010/31/UE, Energy Performance Building Directive) e dalle recenti proposte di modifiche della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica (tredicesime premessa e Articolo 6 della proposta di modifica nel Winter Package).

Cosa serve

Governo e Parlamento devono garantire la sollecita approvazione delle norme del Clean Energy Package da parte dell’Unione Europea e provvedere poi ad una loro rapida attuazione.

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