Detrazioni fiscali ecobonus: ecco le regole per la cessione del credito

  • 24 Marzo 2016

In attuazione della Legge di Stabilità 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per consentire ai contribuenti che rientrano nella ‘no tax area’ di usufruire della detrazione del 65% cedendo il credito a chi esegue i lavori. Il documento e la sintesi.

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Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 anche chi non ha reddito sufficiente può usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, cedendo il credito a chi fa i lavori (vedi qui e qui).

Ora l’Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato le regole che permettono di farlo (in allegato in basso).

Chi può cedere il credito

La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che “non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”. Cioè dai contribuenti che ricadono nella “no tax area” avendo redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir.

Attenzione però: tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi.

Per quali interventi

La cessione del credito dell’ecobonus si può fare per le spese su interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

A chi i può cedere il credito

La cessione può essere effettuate nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.

Come si fa

La volontà di cedere il credito da parte di chi ne ha diritto deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline (vedi documento in allegato per i dettagli).

Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Come i fornitori possono usare il credito

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Le critiche delle imprese

Il provvedimento è stato duramente criticato da Rete Imprese Italia, che ha chiesto una “immediata” e “radicale” modifica della norma “per evitare di addossare oneri impropri sulle imprese fornitrici”. Le aziende, rileva infatti l’associazione in una nota, devono anticipare la detrazione “subito e in un’unica soluzione”, ma “recuperano il credito in  10 anni”.

Senza le necessarie modifiche, rimarca Rete Imprese Italia, “il meccanismo è destinato a rimanere solo sulla carta“, giacché “è evidente che nessuna impresa può permettersi di incassare i due terzi del corrispettivo relativo al proprio lavoro in 10 anni”.

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