SEU, oneri di rete e di sistema, una interrogazione a Zanonato

I capigruppo in X Commissione Senato di tutti gli schieramenti hanno presentato un’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, sull'attuazione della normativa per l’autoconsumo di elettricità da rinnovabili e sugli oneri di sistema. Da 5 anni l’Autorità avrebbe dovuto emettere la delibera attuativa.

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I capigruppo in X Commissione Senato di tutti gli schieramenti politici hanno presentato un’interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato sulla questione dell’autoconsumo di energia elettrica da rinnovabili e sugli oneri di sistema, chiedendo di rendere operative le disposizioni chiaramente definite nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 che garantirebbero, se applicate, un corretto sviluppo dell’energia rinnovabile e distribuita. Hanno firmato l’interrogazione i senatori Girotto, D’Onghia, Bilardi, Tomaselli, Petrocelli, Di Biagio, De Petris, Scibona, Merloni, Castaldi, Di Maggio, Consiglio, Cioffi, Langella.

In particolare si chiede al Ministro di chiarire quale indirizzo e opportuna iniziativa, nei limiti di propria competenza, intenda adottare “al fine di garantire che la regolazione dei sistemi efficienti di utenza (SEU, ndr) sia in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale e, in particolare, che la regolazione dell’accesso al sistema elettrico preveda che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.

Inoltre viene richiesto al responsabile del dicastero dello Sviluppo Economico, “quali siano le valutazioni sulla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ai ‘sistemi di distribuzione chiusi’ e alla necessità di eliminare qualsiasi discriminazione tra RIU e altre reti elettriche private e di non introdurre ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione”.

Riferendosi ai SEU e ai sistemi equiparati ai SEU (SESEU), la Commissione ricorda al Ministro e al governo che ormai da 5 anni l’Autorità avrebbe dovuto emettere la delibera attuativa.

In particolare si rammenta l’articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 (30 maggio 2008, G.U. del 3 luglio 2008) che al comma 1 prevedeva che (peraltro entro 90 giorni dall’entrata in vigore del dlgs) “l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale“; inoltre, al comma 2 dello stesso articolo si stabiliva che “Nell’ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l’Autorità provvede inoltre affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione“.

Al momento sono stati elaborati solo documenti per la consultazione. Quello del 4 agosto 2011 (DCO 33/11), in cui c’è stata una prima consultazione sugli orientamenti dell’Autorità in relazione all’attuazione dei compiti. Con i documenti per la consultazione del 2 maggio 2013 (DCO 183/2013/R/eel) e del 16 maggio (209/2013/R/eel) sono stati sottoposti a consultazione gli orientamenti finali dell’Autorità per il completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche pubbliche, SDC (sistemi di distribuzione chiusi, ndr) e sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC). In particolare su questi documenti c’è stata una forte critica da parte degli operatori del settore delle rinnovabili.

La Commissione segnala, altresì, una nota, secondo noi molto esplicita, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS898) relativa alla “Disciplina sui sistemi di distribuzione chiusi (SDC)”, del 23 dicembre 2011, in cui si evidenziava che: “Il mancato sviluppo di reti private – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali e di servizi, come previsto dall’articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento – che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-approvvigionamento e agli impianti che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica – e, dall’altro lato, in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica. Per quanto riguarda i gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, infatti, essendo i loro ricavi proporzionali all’energia che transita su tali reti, la minaccia di una riduzione di domanda a causa dello sviluppo dei SDC costituisce un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private. Per quanto riguarda i proprietari dei grandi impianti di generazione, lo sviluppo di SDC, a parità di altri condizioni, riduce la domanda che essi devono soddisfare e diminuisce quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato. In questo senso, lo sviluppo di SDC può costituire uno stimolo concorrenziale all’impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per mitigare il potere di mercato“.

Come abbiamo scritto su questo sito per l’Autorità il sistema elettrico è un insieme di produttori e clienti finali che si interfacciano attraverso una rete pubblica. La generazione distribuita è l’eccezione, e la regolazione deve ricondurne l’economia a quella della generazione centralizzata. In più, nessun trattamento di favore deve spettare alla produzione da fonti rinnovabili, fatta salva l’incentivazione esplicita ove ritenuta opportuna dal legislatore” (Giuseppe Artizzu).

Questa posizione ha di fatto la seguente implicazione: assoggettare l’autoconsumo a oneri di rete e oneri di sistema, eliminare i benefici dello scambio sul posto, ecc. Ma queste misure non rientrano nelle prerogative dell’Autorità e invece sembra che in questi mesi essa abbia voluto sensibilizzare il legislatore per modificare norme già esplicite indicate nel decreto legislativo del 2008. Il punto che vogliamo intanto qui sottolineare è che la policy energetica non può essere delegata al regolatore.

 

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