L’obbligo di rinnovabili negli edifici e il solare termico (1a parte)

Un breve vademecum elaborato da Assolterm per fornire chiarimenti sull'obbligo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento al solare termico, negli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/11. Pubblichiamo la prima parte di queste note sintetiche.

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Pubblichiamo un breve vademecum realizzato da Assolterm, il primo di una serie, indirizzato agli operatori e agli utenti finali, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti del D.Lgs. 28/11, soprattutto in riferimento al solare termico, e rispondere, alle diverse domande legate alle numerose novità introdotte dal Decreto che ha recepito la cosiddetta Direttiva 20-20-20 (2009/28/CE).


In questo prima parte, formulata secondo domanda e risposta, si introduce la questione dell’obbligo di rinnovabili negli edifici che il Decreto, all’art. 11 e nell’allegato 3, ha significativamente modificato rispetto alla disciplina previgente.


Di quale obbligo si tratta?


Il decreto prevede l’obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura di una percentuale minima dei fabbisogni di calore, elettricità e raffrescamento.


Qual è il campo di applicazione dell’obbligo?


L’obbligo si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante  – Art. 11, comma 1


Per “edificio di nuova costruzione”, si intende un edificio per il quale la richiesta del relativo titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 2010) – Art. 2, comma 1, lettera “n”.


Per “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, si intende un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria – Art. 2, comma 1, lettera “n”.


Quali fonti rinnovabili possono essere impiegate per soddisfare l’obbligo?


Il decreto definisce “energia da fonti rinnovabili” l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas – Art. 2, comma 1, lettera a.


Cosa accade se l’obbligo non viene rispettato?


L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio – Art. 11, comma 3.


Le Regioni possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal decreto in materia di obbligo?


Le leggi regionali non possono legiferare in contrasto con quanto previsto dal Decreto, ma possono prevedere norme più restrittive. Un’opzione prevista esplicitamente dal decreto è quella di prevedere percentuali minime di copertura più alte rispetto a quelle previste dal decreto – Art. 11, comma 1. Per fare un altro esempio, potrebbero estendere il campo di applicazione anche alle ristrutturazioni degli impianti termici esistenti.


Le Regioni e le Province Autonome, inoltre, possono prevedere che le percentuali minime debbano essere assicurate, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria – Art. 11, comma 6.


Un “impianto obbligato” può accedere a incentivi?


Gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi stessi. Resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione – Art. 11, comma 4.


Diversamente da quanto avveniva prima della pubblicazione del Decreto, i certificati bianchi sono considerati a tutti gli effetti incentivi e quindi anche ai certificati bianchi si può accedere solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto dell’obbligo.


I progetti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5% – Art. 12, comma 1.


Ci sono dei requisiti tecnici specifici da rispettare?


Il decreto non prevede specifici requisiti tecnici per gli impianti che devono soddisfare l’obbligo.


Per quanto riguarda il posizionamento sui tetti degli edifici, il decreto richiede che i pannelli solari termici o fotovoltaici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda  – Allegato 3, comma 4.


Vedi Seconda parte del vademecum

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