Un nuovo decreto per gli incentivi al fotovoltaico

Un nuovo regime di incentivazione per il fotovoltaico con decreto entro il 30 aprile 2011. In vigore dal 1° giugno. Tutti gli impianti FV allacciati fino al 31 maggio potranno usufruire degli incentivi previsti dal terzo conto energia. Via il limite degli 8 GW. Le disposizioni del decreto legislativo approvato dal CdM (da scaricare in allegato).

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Il Decreto legislativo approvato dal CdM del 3 marzo (pdf)


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo contenente il riordino degli incentivi alle fonti rinnovabili e di recepimento della direttiva 2009/28/CE (testo composto da 43 articoli, divisi in nove titoli, e di quattro allegati tecnici).


Il nuovo testo prevede l’entrata in vigore dopo il 1° giugno di quest’anno, di un decreto che prevede nuovi parametri per gli incentivi e una revisione delle quote delle varie fonti rinnovabili per giungere agli obiettivi comunitari per la produzione di energia pulita al 2020. Il nuovo regime di incentivazione per il fotovoltaico sarà stabilito entro il 30 aprile 2011 con un decreto ministeriale. Tutti gli impianti allacciati alla rete fino al 31 maggio potranno usufruire degli incentivi previsti dal terzo conto energia (ma non è chiaro cosa significhi il termine “allacciare”). Quindi viene eliminato il tetto degli 8.000 MW per gli incentivi al fotovoltaico, ma verrà stabilito un limite annuale di potenza FV incentivabile. Una soluzione che, secondo noi, porterà a complicazioni e distorsioni.


Dunque, il nuovo decreto sul fotovoltaico si baserà sui seguenti criteri:


a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;


b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;


c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;


d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma.


Nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi alle rinnovabili, è previsto un tetto per le installazioni di impianti fotovoltaici su terreni agricoli fino al 10% della superficie e non oltre 1 MW di potenza installata. I tecnici del Ministero delle Politiche Agricole, hanno spiegato che questo limite – chiesto dal titolare del dicastero Giancarlo Galan – ha come ratio la creazione di un reddito aggiuntivo per gli agricoltori grazie alla produzione di energia pulita, ma legando lo stesso reddito all’attività agricola. Si tratterebbe comunque di definire meglio comunque questo provvedimento che appare ancora non di chiara applicazione.


Si dice nel decreto che, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km. Questi limiti comunque non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni e non si applicano agli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Un punto rilevante del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 28/2009 è delineato nell’articolo 21 che prevede che per 10 anni non abbiano diritto a tariffe incentivanti coloro che truffano appunto sugli incentivi statali alle rinnovabili. Una misura per far fronte alle denunciate malversazioni nel settore.


Si specifica che “non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci“. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, “la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta”. Oltre al richiedente ‘furbetto’ degli incentivi cordoni della borsa chiusi anche per il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; il soggetto responsabile dell’impianto; il direttore tecnico; i soci, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di societàin accomandita semplice; gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

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