Dal 1° marzo addio maxi-bollette, la delibera dell’ARERA

  • 27 Febbraio 2018

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L'Autorità ha pubblicato la delibera che applica le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2018, che punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

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Dal primo marzo niente più maxi bollette. L’Autorità ha infatti pubblicato la deliberazione 97/2018/R/com, allegata in basso, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (vedi anche QualEnergia.it), che punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.

Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare  o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

Nello specifico l’Autorità – spiega una nota che accompagna la delibera  – ha previsto che le fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

Il venditore – spiega l’Autorità – sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.

La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.

Considerata la portata della legge di bilancio sull’impianto regolatorio dell’Autorità, al fine di completare la definizione relativamente al settore dell’energia elettrica e anche per il settore gas, con la deliberazione viene anche avviato un procedimento per individuare un insieme di regole organiche da applicare nell’ambito di tutta la filiera.

Avevamo spiegato qui le novità introdotte con l’ultima legge di bilancio, rivediamole in sintesi:

Come detto, si vieta ai fornitori, per le bollette di acqua, luce e gas, di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di due anni prima.

Per l’elettricità le nuove disposizioni avranno effetto per le fatture la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, per il gas si partirà con le bollette che scadono dopo il primo gennaio 2019 e per l’acqua da gennaio 2020.

Le novità riguardano le bollette di utenti domestici e microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo sotto ai 2 milioni di euro) ma, per gas ed elettricità, si applicheranno anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Si sancisce il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Una cambiamento importante, dato che le sanzioni attualmente irrogate dall’Autorità Antitrust ai venditori non comportano alcuna sospensione dei termini di pagamento delle fatture, anche quando queste sono giudicate conseguenza di pratiche scorrette, né tanto meno danno diritto a rimborsi automatici.

Con le nuove regole, una volta verificata la legittimità della condotta dell’operatore, l’utente avrà diritto, entro tre mesi, al rimborso dei pagamenti indebiti, diritto che perde se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Proprio per ridurre il fenomeno dei conguagli, si dà poi mandato all’Autorità per l’Energia di definire misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente, mentre, entro gennaio 2020 i consumatori dovranno poter accedere (sempre gratuitamente) al Sistema Informatico Integrato (SII), cioè il registro che traccia i consumi e i contratti.

Altro problema su cui si interviene, quello delle bollette che arrivano per posta già scadute: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si dispone, dovrà trovare un metodo che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture.

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