Contatori di calore: i nuovi obblighi sulle verifiche metrologiche periodiche

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Accanto all'obbligo di installare termovalvole e contabilizzatori, da settembre 2017 ne è entrato in vigore un secondo, relativo alle verifiche periodiche sugli stessi contatori e su altri strumenti di misura. Vediamo cosa prevedono le nuove regole.

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Come noto, dal primo luglio 2017, per gli impianti di riscaldamento centralizzato è scattato l’obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Chi non si è adeguato rischia una multa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare e si può evitare la sanzione solo in caso di impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o di inefficienza in termini di costi, da documentare secondo norme precise (si veda qui).

Accanto all’obbligo di installare termovalvole e contabilizzatori ne è entrato in vigore un secondo, relativo alle verifiche periodiche sugli stessi contatori e su altri strumenti di misura.

Il 18 settembre 2017, infatti, è entrato in vigore il decreto 21 aprile 2017 n. 93 che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio conformi alle normative nazionali ed europee (allegato in basso).

Come spiega Assistal in una nota divulgativa, tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il responsabile dell’attività di misura, devono:

a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;

b) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Resta inteso che a partire dal 18 settembre scorso devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.

Nell’elenco seguente si riportano alcune tipologie di strumenti di misura in servizio (allegato IV) e la periodicità con la quale gli stessi devono essere sottoposti a verifica periodica:

Si ricorda che tutti i contabilizzatori di calore attualmente in commercio sono dotati di marcatura MID mentre i ripartitori dei consumi di riscaldamento ne sono sprovvisti ma rispondono alla norma tecnica UNI EN 834.

La verificazione periodica è un controllo metrologico legale periodico da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Tale verifica è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.

L’elenco nazionale dei laboratori accreditati è consultabile a questo link. Il decreto 93 prevede un periodo transitorio in cui i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere ai sensi delle normative abrogate (D.M. 10 dicembre 2001, DDMM 31/11, 32/11, 75/12, 155/13, 60/15), possono continuare a svolgere la verificazione periodica sugli strumenti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal D.M. 93/2017. Tale periodo transitorio terminerà il 17 marzo 2019.

Assistal segnala che ad oggi non ci sono laboratori/organismi abilitati per svolgere la verifica periodica dei contatori di calore.

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