Pannello solare su tetto: nuovi limiti ai pareri negativi delle Soprintendenze

Secondo il TAR della Campania, la Soprintendenza non può annullare, con motivazione astratta e generica, l’autorizzazione ambientale rilasciata dal Comune per un impianto solare termico da installare sul terrazzo di un albergo. Il parere contrario deve essere “rinforzato”. Sulla stessa linea un recente parere del Consiglio di Stato.

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La Soprintendenza deve motivare in modo chiaro e “rinforzato” l’eventuale parere contrario all’installazione di un impianto a fonti rinnovabili, in questo caso di un sistema solare termico su tetto.

A ribadire il concetto è una recente sentenza (n. 1458/2017) del TAR Campania, che riguarda un complesso immobiliare adibito a bar-ristorante e albergo a Conca dei Marini, il cui proprietario aveva chiesto al comune di poter installare dei pannelli solari sul terrazzo di copertura dell’edificio, con relative opere e impianti accessori.

Il problema era insorto quando la Soprintendenza di Salerno aveva annullato l’autorizzazione ambientale rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. Il proprietario dell’albergo quindi aveva presentato ricorso contro questa decisione, poi accolto dal Tribunale amministrativo competente.

Il punto, osservano i giudici, è che la Soprintendenza “avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, assentita dal Comune, comportasse un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici o artistici del luogo”.

La sentenza chiarisce che la motivazione del diniego deve essere “rinforzata”, ma nel caso specifico, secondo i giudici, è mancato questo requisito.

Il provvedimento campano cita anche una precedente sentenza del TAR Veneto, quando osserva che “per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio e, pertanto, non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici”.

Tra l’altro, il TAR Campania rileva “come i pannelli fotovoltaici, dei quali si discute, non sono neppure apposti sulla sommità di un edificio, bensì […] su un pergolato, già esistente sul terrazzo di copertura dell’immobile, di proprietà del ricorrente, adibito ad albergo-bar-ristorante, e consistono, in concreto, di 6 pannelli solari a minima inclinazione (35 gradi), atti alla produzione di acqua calda al servizio dell’immobile”.

In definitiva, occorreva “una motivazione particolarmente penetrante”, scrivono i giudici, per annullare l’autorizzazione ambientale concessa dal Comune di Conca dei Marini.

Questa sentenza rientra nel filone di giudizi che pongono dei limiti al potere delle Soprintendenze, troppo spesso inclini a bocciare dei progetti con presupposti illogici e sproporzionati: vedi anche il recente parere del Consiglio di Stato, riguardo l’autorizzazione a installare pannelli fotovoltaici sul tetto a falda di due edifici storici nel bresciano.

La sentenza del TAR Campania nella versione PRO

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