Regime di maggior tutela nel DDL Concorrenza: progressi e incognite dell’ultima versione

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Nel quadro dell'eliminazione del regime di “maggior tutela” il DDL, tornato al Senato, rafforza il consumatore e, dunque, la domanda. Tuttavia non prevede alcun intervento su azioni proattive alla concorrenzialità dell’offerta, visto che è su di essa che si misura la concorrenza del mercato,

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Dopo 850 giorni di lavori parlamentari, con 218 voti favorevoli, La Camera ha approvato una nuova versione del famigerato “ DDL concorrenza”.

Si tratta della terza lettura per il provvedimento che ora è al Senato per la quarta lettura.

Destino di facile previsione, considerando l’importanza delle tematiche trattate e l’ampiezza delle modifiche che si apprestano ad effettuarsi, che ovviamente hanno alimentato la difesa ad oltranza di questa o quell’altra categoria, ovvero eccitato gli appetiti di questa o quell’altra lobby.

Come è noto, fra i diversi argomenti spicca la nuova disciplina del mercato dell’energia, per il quale si vuole eliminare il regime di “maggior tutela”, regolamentazione di mercato istituita transitoriamente nei settori del gas e dell’elettricità, al fine di tutelare famiglie e piccole utenze.

Così è stato disposto, ponendo come data il 1° luglio 2019 (invece che il 30 giugno 2017), incaricando l’Autorità per l’energia (Aeegsi) di adottare disposizioni che assicurino, a quella data, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese (connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore ai 10 mln di €), mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al libero mercato (Aste territoriali).

Nel recente esame alla Camera è stato soppresso il riferimento ai clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, i quali sono dunque sottratti al regime delle aste.

A  tutela del consumatore sono poi previste diverse ulteriori misure, finalizzate a consentire la  confrontabilità delle varie offerte; in primis tramite l’Acquirente Unico (AU), che avvalendosi del Sistema Informativo Integrato, realizzerà e gestirà un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione open data delle offerte sul mercato retail.

Di poi, decorsi sei mesi, i fornitori di energia forniranno, in modo periodico, proposte a prezzo fisso e variabile all’Aeegsi, pubblicandole contestualmente sul proprio sito. Tali offerte commerciali debbono essere conformi ai requisiti minimi indicati dall’Autorità al fine di garantire l’omogeneità delle offerte stesse.

È inoltre previsto l’istituzione presso l’Autorità, di un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse, relativamente  ai contenuti inseriti nel portale informatico, accrescendone così la referenzialità per tutta l’utenza.

Per aumentare la trasparenza del mercato, viene istituito presso il MiSE un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, nonché l’adozione di norme volte alla promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali.

Nell’insieme il DDl che è tornato al Senato sembra più equilibrato, e rafforza la posizione dei consumatori, che hanno nell’azione dell’Acquirente unico, dell’Aeegsi e nel MiSE i loro  baluardi di protezione. 

In particolare il portale informatico di accessibilità ai clienti finali, consente di effettuare un reale confronto delle offerte, nella duplice veste dell’istituzione e, soprattutto, dell’utenza.

Questo passaggio è fondamentale perché se non si dispone di uno strumento efficace e libero per poter monitorare il Mercato, specie in riferimento al servizio di acquisto permanente qual è quello di un bene essenziale come l’energia, nel confronto con l’offerta si è inevitabilmente perdenti, anche se le modalità si realizza su cifre apparentemente modeste non facilmente percepibili nel loro ammontare complessivo.

Tuttavia, a ben vedere il DDL, l’insieme dei provvedimenti sono caratterizzati dalla finalità di rafforzare la domanda, impostazione sicuramente corretta, ma non si fa alcun intervento su azioni proattive alla concorrenzialità dell’offerta. Ed è innanzitutto su di essa che si misura la concorrenza del mercato, attraverso la numerosità dei players e delle loro quote di mercato.

Su tali temi il legislatore è stato di una reticenza inquietante. Su un passaggio così delicato che coinvolge milioni di famiglie, sapere che tipo di mercato si andrà a trovare sarebbe stato importante. L’equilibrio di mercato, dopo gli interventi del legislatore sarà maggiormente e saldamente volto al compratore, o tutto rimarrà nelle mani dell’offerta? E perché se è così vantaggioso il libero mercato nelle attuali condizioni, non c’è una spontanea migrazione di massa verso di esso?

Probabilmente perché resta ancora inalterata la situazione di partenza dell’utente e l’impasse in cui verte: egli non può rinunciare all’acquisto del bene (primo punto di forza della domanda in una qualunque compravendita); né gli  viene riconosciuto un diretto e personale potere di contrattazione (secondo punto di forza della domanda): le proposte, qualunque esse saranno, si accetteranno a pacchetto completo, senza possibilità di modifica per proposta dell’utenza.

Viene dunque da chiedersi se saranno allora sufficienti gli strumenti approntati e l’azione congiunta dell’AU e dell’Aeegsi di raggiungere i tanto proclamati benefici del libero mercato su un bene vitale come l’energia.

Il testo del ddl Concorrenza al momento all’esame del Senato

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