Edilizia, con l’APE non conforme si rischia la truffa contrattuale

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, sostenendo che al costruttore non può sfuggire la difformità tra lavori eseguiti in economia e quelli progettati, che avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di una classe energetica inferiore a quella dichiarata.

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Un costruttore non può ignorare in buona fede l’esistenza di difformità tra i lavori progettati e quelli effettivamente eseguiti, per quanto riguarda la classe energetica di appartenenza dell’immobile: questo, in sintesi, è il parere espresso dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza penale (allegata in basso).

La vicenda riguarda un costruttore che aveva venduto un appartamento con caratteristiche diverse da quelle dichiarate, utilizzando materiali di qualità inferiore, che avrebbero comportato l’assegnazione di una classe energetica più bassa di quella attestata con l’APE.

La Corte d’Appello di Milano aveva assolto l’imputato dal reato di truffa contrattuale, ritenendolo in buona fede perché si era fidato delle valutazioni dei tecnici, che a loro volta avevano attestato la conformità delle opere al progetto approvato.

La Corte di Cassazione, invece, ha ribaltato tale interpretazione, sostenendo che «la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto».

Per i giudici, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Suprema Corte ha accolto in pieno il ricorso proposto dal difensore dell’acquirente, che aveva dedotto due vizi.

Il primo di motivazione: l’imputato, si legge nella nuova sentenza, «non poteva essere in buona fede tenuto conto del fatto che era consapevole di avere effettuato lavori in economia; il fatto che il tecnico certificante avesse ritenuto rispettato il progetto non poteva escludere la consapevolezza degli inadempimenti in capo all’imputato, costruttore, che sapeva di avere utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata, di avere installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi e di non avere rifatto il tetto».

Il secondo è un vizio di legge, perché «avrebbe dovuto essere riconosciuto quantomeno il dolo eventuale in quanto il venditore avrebbe dovuto rappresentarsi che la difformità delle opere rispetto al progetto avrebbe avuto delle conseguenze sulla classificazione energetica dell’alloggio».

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