Detrazioni 65%: via alle domande 2017, una guida alle novità

È operativo il sito ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficientamento ammessi alla detrazione fiscale del 65% conclusi dopo il 31 dicembre 2016. Riepiloghiamo le principali novità introdotte al meccanismo nel 2017 e ricordiamo come funziona e per quali interventi vale.

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Via alle domande per le detrazioni fiscali sugli interventi di efficienza energetica eseguiti nel 2017.

Da ieri è operativo il sito ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ammessi alla detrazione fiscale del 65% e conclusi dopo il 31 dicembre 2016 (link in fondo).

Come sappiamo, l’ultima legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, il cosiddetto Ecobonus, che per certi interventi viene anche rafforzato ed esteso fino al 2021.

Ne abbiamo parlato nell’articolo “Detrazioni fiscali ecobonus e ristrutturazioni, in vigore le novità introdotte con la Legge di Bilancio“. Ricordiamo in breve cosa cambia per le domande che si possono fare da ieri e come funziona l’incentivo.

Le novità: interventi su parti comuni e cessione del credito

Gli interventi di efficientamento di parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021.

In quest’ultimo caso e qualora siano rispettate un insieme di condizioni riportate nel provvedimento, l’incentivo può salire al 70% o anche al 75% del totale delle spese.

Il tetto massimo delle spese detraibili è di € 40.000 per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio e occorre comunque che vi sia l’Attestato della Prestazione Energetica (APE) degli edifici (APE), redatto da professionisti abilitati.

L’agevolazione è prevista anche per edifici di proprietà di istituti autonomi per le case popolari e adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Inoltre, per questa tipologia di lavori, i soggetti beneficiari possono anche cedere il credito (basato sulla spesa sostenuta) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

La nuova cessione del credito

Già la Legge di Stabilità 2016 prevedeva, per i lavori su parti comuni degli edifici, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area”, e dunque sono incapienti, di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

La possibilità di cedere il credito valida per il 2016 è stata poi estesa fino al 31 dicembre 2017 con la Legge di Stabilità 2017, che ha anche ampliato la possibilità di usufruirne.

Per le spese sostenute nell’anno in corso relative alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che consentono di fruire degli incentivi del 70 e 75%, infatti, la cessione del credito ora è fruibile a tutti i contribuenti, senza limiti di reddito, ed è esercitabile a favore di tutti i soggetti privati (che non siano istituti di credito o intermediari finanziari).

Le modalità applicative della nuova cessione saranno stabilite a breve dalle Entrate (si veda l’analisi che abbiamo pubblicato qui).

Chi può beneficiare dell’incentivo

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell’Ires (dunque, non i Comuni ad esempio).

Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore.

Come detto, sono ammessi anche gli Istituti autonomi per le case popolari.

Per quali immobili

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche: per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne quando si installano pannelli solari termici).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Interventi incentivati

  • Riqualificazione globale su edifici esistenti, ossia l’insieme di interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche: si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro).
  • Coibentazione di pareti, soffitti o la sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento (fino a 60mila euro di detrazione fiscale);
  • Installazioni di pannelli solari termici (fino a 60mila euro);
  • Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione (fino a 30mila euro);
  • Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (fino a 30mila euro);
  • Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (fino a 60mila euro – si veda lo Speciale Tecnico di QualEnergia.it)
  • Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (fino a 30mila euro);
  • Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, ossia multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. Questi dispositivi domotici devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Come funziona l’incentivo

Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile – per i medesimi interventi – con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).

Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Ricordiamo che per le detrazioni fiscali del 50 e del 65% l’importo detraibile è, per i privati, comprensivo di Iva.

Le detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza energetica (come quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie) possono essere sfruttate appieno solo da chi paga le tasse per un importo superiore allo sgravio.

Abbiamo fatto il punto su capienza fiscale, trasferibilità della detrazione e cessione del credito in questo recente articolo.

La documentazione necessaria per la richiesta

  • Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento.
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Per finestre comprensive di infissi, caldaie e pannelli solari questa può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.
  • L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, tranne che per pannelli solari o sostituzione finestre. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Link utili:

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