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Condizionatori e pompe di calore: guida 2017 alle detrazioni fiscali e agli altri incentivi

Detrazioni fiscali del 50%, bonus mobili, detrazione “ecobonus” del 65%, nuovo conto termico, Iva agevolata del 10%, nuova tariffa elettrica. Abbiamo aggiornato al 2017 la nostra guida sintetica per orientarsi tra le varie agevolazioni disponibili per i climatizzatori a pompa di calore.

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Chi acquista un condizionatore a pompa di calore può beneficiare di diverse agevolazioni, tra loro alternative: le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie; il bonus mobili, che consiste ugualmente in una detrazione del 50%; le detrazioni del 65% per gli interventi di efficienza energetica, note anche come “ecobonus” oppure il conto termico, di recente aggiornato alla sua versione “2.0” che lo rende più semplice e attraente.

A queste si aggiungono altri vantaggi, come l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata per i beni significativi.

Rispetto allo scorso anno, la novità maggiore per chi ha una pompa di calore – che come sappiamo comporta consumi elettrici ingenti – è la riforma delle tariffe elettriche per gli utenti domestici che è entrata nella sua “fase 2” dal primo gennaio 2017 e sarà completata nel 2018.

I cambiamenti – che aboliscono gradualmente la progressività della tariffa, cioè il fatto che il costo del kWh aumenti con il crescere dei consumi – stanno portando e porteranno risparmi in bolletta sia a chi aveva optato per la tariffa sperimentale D1 per le pdc che per gli altri (vedi QualEnergia.it, Bolletta elettrica, ecco come cambia da gennaio 2017).

Inoltre, grazie alla riforma, costa meno aumentare la potenza elettrica impegnata, operazione molto spesso necessaria per chi ha un contratto da 3kW e vuole dotarsi di una pompa di calore di una certa taglia.

Altro aggiornamento importante è che le detrazioni fiscali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2017.

Vediamo allora di riassumere schematicamente i diversi incentivi disponibili nel 2017:

La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica

Quali condizionatori?

  • Climatizzatori con pompa di calore che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento, a condizione che siano ad alta efficienza (come definito da specifiche tabelle dell’Agenzia delle Entrate, vedi sotto ‘documenti di riferimento’) e che siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Per questo intervento il limite di spesa detraibile è di 30mila euro (cioè il 65% di una spesa di 46.154 euro). È confermata fino al 31 dicembre 2017 e fino al 2021 per interventi che interessino interi conominii o parti comuni degli stessi (si veda QualEnergia.it, Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica: vademecum ENEA su novità e conferme per il 2017) .

Per chi e per quali edifici?

  • Sia per persone fisiche che per aziende e per interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.

La detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie

Quali condizionatori?

  • Climatizzatori con pompa di calore anche non ad alta efficienza, purché il condizionatore (come la maggior parte dei modelli sul mercato) possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 96mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. Detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. È confermata fino al 31 dicembre 2017 e poi, salvo proroghe, dal 2018 scenderà al 36%.

Per chi e per quali edifici?

  • Per chi paga l’Irpef ossia solo per le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese. Non è necessario effettuare una ristrutturazione contestuale (a differenza che per il bonus mobili), ma si può godere di questo incentivo solo per interventi in unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici residenziali.

Il bonus mobili

Per quali condizionatori?

  • Condizionatori con etichetta energetica A+ o superiore installati dopo una ristrutturazione edilizia.

Come funziona?

  • Porta in detrazione dall’Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 10mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 20mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. È confermato fino al 31 dicembre 2017 ma per gli acquisti fatti nell’anno appena iniziato vale solo per immobili oggetto di ristrutturazioni iniziate dopo il 1 gennaio 2016.

Per chi e per quali edifici?

  • Solo per persone fisiche e edifici residenziali. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari. A differenza delle altre due tipologie di detrazione non è necessario che l’edifico abbia già un impianto di riscaldamento. È però necessario effettuare una ristrutturazione contestuale dell’edificio in cui si installa il condizionatore e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese da detrarre (vedi QualEnergia.it, Bonus mobili ed elettrodomestici: quando si può chiedere? La guida per il 2017).

Il conto termico 2.0

Per quali condizionatori?

  • Climatizzatori a pompa di calore con determinate prestazioni energetiche (vedi allegati in fondo) che devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente.

Come funziona?

  • Il nuovo conto termico ha introdotto dei miglioramenti rispetto alla versione precedente, in particolare per agevolare l’accesso agli incentivi. Tra le varie novità, sono stati rivisti i coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta con le pompe di calore (il vecchio conto prevedeva un premio troppo debole rispetto al costo totale dell’investimento). L’incentivo è sempre erogato in due anni per le macchine fino a 35 kW di potenza e in 5 per quelle più grandi fino a 2.000 kW (ma la rata è unica se l’ammontare da corrispondere non è superiore a 5.000 €). Un’altra novità è l’istituzione di un catalogo con gli apparecchi domestici idonei: chi acquista un prodotto da questa lista può ottenere l’incentivo attraverso una procedura semplificata e semi-automatica.

  • Il valore della somma erogata dipende da vari fattori, tra cui le prestazioni della macchina e la zona climatica di installazione: trovate un calcolatore per capire quanto vi spetterebbe nel vostro caso specifico nell’articolo di QualEnergia.it Pompe di calore, un calcolatore online per conoscere l’incentivo del Conto Termico.

Per chi?

  • Sia per privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che per la pubblica amministrazione.

L’Iva agevolata

In quanto “bene significativo”, il climatizzatore gode dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Questa però si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione (costo installazione compresa) e quello dei beni stessi.

Ad esempio: se il costo totale dell’intervento è di 10.000 euro, di cui 4.000 per prestazione lavorativa e 6.000 per il costo dei condizionatori e dei materiali, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000-6.000 = 4.000 €). Sul valore residuo (2.000 €) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

La D1 e la nuova tariffa elettrica TD

Se la pompa di calore elettrica sostituisce in toto il vostro impianto di riscaldamento, fino al 31 dicembre 2016 si poteva chiedere di godere della tariffa elettrica sperimentale D1, che non essendo progressiva rende le bollette più leggere per chi ha consumi alti come quelli connessi ad una pompa di calore.

La D1 è riservata a titolari di utenze domestiche che hanno un contatore elettronico telegestito e che sono in prima casa. Per averne diritto la pompa di calore deve essere l’unico sistema di riscaldamento, essere elettrica e rispettare i requisiti prestazionali minimi richiesti per accedere alla detrazione del 65%.

Dal primo gennaio 2017, chi aveva aderito alla D1 paga l’energia elettrica secondo la nuova tariffa TD non progressiva, che entrerà in vigore per tutti dal 2018 (vedi QualEnergia.it, Pompa di calore, quanto consuma e come cambia la spesa con la nuova tariffa).

Come anticipato, infine, un’altra novità introdotta dalla riforma delle tariffe riguarda le varaiazioni della potenza elettrica impegnata, fatto non trascurabile dato che installare una pdc implica molto spesso un chidere un aumento della potenza contrattuale.

Dal 2017  c’è una maggiore possibilità di scelta dei livelli di potenza impegnata. È  stata infatti introdotta una gradualità più fitta rispetto a quanto previsto in precedenza, in modo da permettere all’utente di individuare il livello più adatto alle proprie esigenze e il passaggio da un livello all’altro è meno oneroso (si veda QualEnergia.it, Cambiamo la potenza del contatore. Ma quanto costa?).

Documentazione e link di riferimento

 

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