Ecobonus 65%, i nuovi chiarimenti di ENEA e le misure in arrivo

Aggiornate le FAQ dell’agenzia nazionale con spiegazioni su building automation e schermature solari. Sempre più probabile l’approvazione in commissione Bilancio dell’emendamento per estendere le detrazioni fiscali alla rimozione dell’amianto dai condomini.

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Automazione degli edifici e schermature solari sono i due temi appena entrati nella sezione che ENEA riserva alle risposte alle domande più frequenti, per quanto concerne le detrazioni fiscali delle misure di riqualificazione energetica.

La prima FAQ aggiunta è proprio sugli interventi di building automation, che dal primo gennaio di quest’anno possono ottenere l’ecobonus del 65% previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Le risposte di ENEA

Il problema è che le relative richieste di detrazione sono potute scattare solo dal 6 settembre attraverso il portale online di ENEA, anche se molti lavori erano stati completati nei mesi precedenti. Stiamo parlando, in particolare, dei dispositivi per controllare da remoto il funzionamento degli impianti termici.

Allora come comportarsi, nei casi in cui siano trascorsi i 90 giorni di tempo utile per trasmettere la documentazione?

Riteniamo, è la risposta dell’agenzia nazionale, «che per l’installazione di questi dispositivi, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad ENEA possano decorrere proprio a partire da questa data».

L’altro dubbio proposto nelle FAQ riguarda la compilazione dell’Allegato F sull’installazione di una schermatura solare: come calcolare il risparmio energetico stimato? ENEA consiglia di effettuare il calcolo analitico, perché non sono stati previsti esempi di calcolo semplificato.

Quindi, si legge nel documento aggiornato, «per le schermature solari comprese nelle cosiddette “chiusure oscuranti”, cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili, ecc.) riteniamo che tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo di fatto la trasmittanza della finestra a cui sono applicate».

«Per quanto riguarda le schermature solari “non in combinazione con vetrate”, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva – prosegue l’agenzia – il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva».

Rimozione dell’amianto e altre novità

Tra le novità in arrivo in tema di detrazioni, è sempre più probabile l’estensione dell’ecobonus del 65% per la rimozione dell’amianto dalle parti comuni di edifici condominiali (Detrazioni, forse anche la rimozione dell’amianto nel 65%).

Al momento in cui scriviamo, il relativo emendamento al disegno di Legge di Bilancio 2017, approvato in Commissione Ambiente, è stato dichiarato ammissibile, ma non ancora approvato in Commissione Bilancio.

La detrazione dovrebbe valere per interventi effettuati dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo di 100.000 euro.

Tra le altre novità più importanti, previste dalla nuova Legge di Bilancio: la stabilizzazione dell’ecobonus per il periodo 2017-2021, il suo potenziamento al 70-75% per determinati interventi sui condomini, la possibilità di cedere lo sgravio fiscale anche a soggetti terzi, il “sisma-bonus” dedicato ai lavori di adeguamento antisismico, la proroga secca di un anno della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del bonus mobili (Stabilità, così il nuovo ecobonus prorogato al 2017 e fino al 2021 per i condomini).

La guida delle Entrate

Il documento di riferimento è sempre la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle “agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, che descrive gli interventi ammessi a detrazione, riassumendo adempimenti richiesti e procedure da seguire, anche questa aggiornata con le novità 2016: La guida delle Entrate aggiornata marzo 2016 (pdf)

La Legge di Stabilità, come sappiamo, ha prorogato per l’ennesima volta le detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza energetica negli edifici. Si potrà accedere per tutto il 2016 al popolare incentivo noto anche come ecobonus, che restituisce in 10 anni, tramite detrazione dall’Irpef o dall’Ires, il 65% di quanto speso per migliorare l’isolamento di casa, installare pompe di calore, caldaie a condensazione, impianti di solare termico e realizzare diversi altri interventi.

Le novità sull’ecobonus: domotica, credito cedibile e case popolari

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso la detrazione del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”. Leggasi termostati e altri dispositivi di domotica.

Altra novità è la possibilità per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere l’ecobonus alle aziende che fanno i lavori – “i fornitori” del servizio nel testo – in cambio di uno sconto. In questo modo si permette anche agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni.

Ultima estensione: la legge di Stabilità stabilisce che le detrazioni siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Chi può beneficiare dell’incentivo

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell’Ires (dunque, non i Comuni ad esempio).

Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore.

Come detto, dal 1° gennaio 2016 sono ammessi anche gli Istituti autonomi per le case popolari.

Per quali immobili

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche: per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne quando si installano pannelli solari termici).

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Interventi incentivati

  • Riqualificazione globale su edifici esistenti, ossia l’insieme di interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche: si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro).
  • Coibentazione di pareti, soffitti o la sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento (fino a 60mila euro di detrazione fiscale);
  • Installazioni di pannelli solari termici (fino a 60mila euro);
  • Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione (fino a 30mila euro);
  • Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (fino a 30mila euro);
  • Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (fino a 60mila euro – si veda lo Speciale Tecnico di QualEnergia.it)
  •  Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (fino a 30mila euro);
  •  Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, ossia multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. Questi dispositivi domotici devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Funzionamento dell’incentivo e documentazione

Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile – per i medesimi interventi – con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il Conto Termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).

Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Ricordiamo che per le detrazioni fiscali del 50 e del 65% l’importo detraibile è, per i privati, comprensivo di Iva.

La documentazione necessaria per la richiesta comprende:

  • Fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento.
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Per finestre comprensive di infissi, caldaie e pannelli solari questa può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.
  • L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, tranne che per pannelli solari o sostituzione finestre. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La detrazione del 50% per le ristrutturazioni

La Stabilità 2016 ha prorogato anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e altri interventi, tra cui l’installazione di impianti di fotovoltaico domestici, e il bonus mobili: abbiamo pubblicato qui le guide aggiornate al 2016 per quest’altro incentivo:

La circolare n. 3/E del 02/03/2016 

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