Nuove norme sulla contabilizzazione del calore e rischio contenziosi

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Mancano meno di 4 mesi alla più importante rivoluzione che riguarderà circa 3 milioni di condomini, ma alcune incongruenze nel testo varato a luglio rischiano di minare alla radice l'attuazione delle norme e l'obiettivo del risparmio energetico. Un nota di un esperto del settore.

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Il recepimento della Direttiva 27/2012 sull’efficienza energetica è stato faticosamente completato. Il 18 luglio il governo ha approvato il decreto legislativo 141/2016 che modifica, anche su richiesta della Commissione Europea, il precedente decreto legislativo di recepimento di due anni fa, il 104/2014.

Sostanzialmente, il nuovo testo è migliorativo perché chiarisce molti punti oscuri. In particolare per quanto riguarda l’efficienza e il risparmio energetico nei condomini con riscaldamento centralizzato o serviti da impianti di teleriscaldamento sono stati fatti passi avanti nella direzione della responsabilizzazione diretta degli utenti finali, cioè dei proprietari delle unità immobiliari.

Mancano meno di 4 mesi alla più importante rivoluzione che riguarderà circa 3 milioni di condomini, il cui riscaldamento dovrà essere contabilizzato per singola unità immobiliare (quindi consumo individuale) in modo di realizzare un consistente risparmio energetico,.

Ma alcune incongruenze nel testo appena varato rischiano di minare alla radice l’attuazione delle norme e l’obiettivo del tanto auspicato risparmio energetico.

Prendiamo in considerazione quella più importante.

L’articolo 5 del D.Lgs 141/2016 al comma 1 lettera iii., stabilisce, questa volta con chiarezza, che tocca al proprietario – e non ad una mai definita “impresa fornitrice del servizio”- il compito di installare dov’è possibile un sotto-contatore per misurare l’effettivo consumo di calore di ciascuna unità immobiliare.

Dove non è possibile, il proprietario deve installare ripartitori di calore e termovalvole sui singoli corpi scaldanti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali devono essere riportati in una apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Il testo è molto chiaro e non sembrerebbe lasciar dubbi sul fatto che la decisione se installare o meno dispositivi per la contabilizzazione individuale spetti al condominio.

Ma poiché una norma senza sanzione è di per sè inefficace, andiamo a leggere cos’è previsto nell’articolo 11 del decreto varato il 18 luglio scorso.

Si stabilisce che se il proprietario dell’unità immobiliare non installa il sotto-contatore o – dove non è possibile – i sistemi di temoregolazione e contabilizzazione individuale, la sanzione che deve pagare va da 500 a 2500 euro. E fin qui nulla  da rilevare.

Ma subito dopo, la nuova norma stabilisce che queste sanzioni non si applicano quando una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato dimostra che l’installazione del contatore individuale (non lo chiama più sotto-contatore, ma non importa) non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali; e quando, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risultasse che i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali non sono efficienti in termini di costi.

Da questo testo emerge una possibile diversa interpretazione della norma sull’obbligo di installazione di dispositivi per il consumo individuale.

Poiché parliamo di condomìni, la decisione di installare o il sotto-contatore o i ripartitori e le termovalvole dovrebbe spettare all’assemblea di condominio. Toccherebbe poi ai singoli condòmini farsi carico di installare uno dei due sistemi di contabilizzazione individuale, pena sanzioni che colpirebbero i singoli proprietari che eludono le disposizioni di legge.

Ma se si prende alla lettera la nuova versione delle norme sulle sanzioni le cose stanno diversamente.

Supponiamo che l’assemblea di condominio abbia deciso di installare i sotto-contatori o i ripartitori e le termovavole. In questo condominio, però, c’è qualche condòmino – ad esempio proprietario di un appartamento all’attico con esposizione solare sfavorevole e quindi penalizzato dal punto di vista energetico – che, sulla base di una relazione tecnica di un progettista e di un tecnico abilitato, riesce a dimostrare che a lui questa operazione non conviene in termini di costi o di sproporzione rispetto ai risparmi energetici attesi.

Questo condòmino non installerà nessun sistema di contabilizzazione individuale e continuerà a consumare calore come prima. A questo punto il resto dei condomini non potrà effettuare la contabilizzazione individuale e la decisione dell’assemblea, di fatto, sarà vanificata.

Non si tratta di un’ipotesi teorica, ma piuttosto concreta e molto diffusa eventualità che, in presenza delle ambiguità normative esposte, potrebbe invalidare l’operazione di efficientamento energetico che la Direttiva europea impone.

C’è quindi un netto contrasto normativo tra quanto previsto dalla lettera dell’art.11 del D.lgs.141/2016 e l’art.117 del Codice civile, secondo cui l’impianto di riscaldamento è parte comune condominiale.

Nella precedente versione del 2014, le norme sulle sanzioni chiamavano, giustamente, in causa non solo il proprietario dell’unità immobiliare, ma anche il condominio.

Non resta che augurarsi che il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisca con qualche atto efficace, che definisse alcuni aspetti, come:

  1. il diritto di dimostrare la non efficienza in termini di costi o la sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali spetta non al singolo proprietario, ma all’assemblea di condominio;
  2. la relazione tecnica per esentare dall’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione individuale sia redatta dal tecnico incaricato dal condominio;
  3. la sanzione per un’eventuale inottemperanza immotivata deve essere a carico non solo del singolo proprietario, ma dell’intero condominio.

Altrimenti assisteremo a contenziosi infiniti nei singoli condomini e la contabilizzazione individuale resterà solo sulla carta.

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