Detrazioni fiscali per la domotica: ok anche in assenza di altri interventi

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate con le interpretazioni delle norme della Legge di Stabilità 2016 che ha esteso l'ecobonus anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti. Indicazioni anche su cedibilità del credito ai fornitori.

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Si può beneficiare della detrazione fiscale del 65% anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

Inoltre, “considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione” e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute.

È questo il passaggio fondamentale del chiarimento che l’Agenzia delle Entrate fornisce in una nuova circolare (in allegato in basso) in merito alle modifiche alle detrazioni fiscali indicate con la Legge di Stabilità 2016 che ha infatti ammesso alle detrazioni fiscali, l’“ecobonus” del 65% fino a fine anno, anche gli interventi di domotica.

Nello specifico, sono incentivate le spese sostenute “per l’acquisto, installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti” (Art.1 Legge di stabilità 2016, comma 88).

Per averne diritto, i dispositivi – stando alla normativa – devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti (vedi guida Agenzia delle Entrate in allegato in basso).

La detrazione per questi interventi spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella stessa circolare, si torna a spiegare come funziona la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, della quale possono godere i soggetti ricadenti nella cosiddetta “no tax area”. A tal proposito si precisa che i fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.

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