Obbligo contabilizzazione calore e detrazioni fiscali, chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia chiarisce quando i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini entro il 31 dicembre 2016, sono incentivati dalle detrazioni fiscali del 65% e del 50%. La circolare.

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Come sappiamo, entro fine anno nei condomini e negli edifici, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014, devono essere installati obbligatoriamente dei sistemi di contabilizzazione del calore.

In molti dunque si staranno chiedendo se questi interventi rientrino tra quelli ammessi alla detrazione fiscale “Ecobonus” del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici oppure a quella del 50% per le ristruttrazioni edilizie.

La risposta è arrivata con una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (in allegato in basso).

Si ha diritto ad accedere alla detrazione fiscale del 65% per l’efficienza energetica – si chiarisce – solo se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. In questi casi il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) è di 30mila euro.

Se, invece, i contabilizzatori sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di riscaldamento, o qualora questo sia sostituito con uno che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per accedere all’Ecobonus, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

La circolare è riservata agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

 

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