Contabilizzazione del calore, Assotermica fa un po’ di chiarezza

  • 4 Marzo 2016

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In questi giorni sul web sono circolate diverse notizie inesatte sull'obbligo di misurazione dei consumi energetici. Assotermica interviene spiegando per quali impianti e da quando è obbligatoria la contabilizzazione del calore, prevista dal decreto 102 del 2014.

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In questi giorni, in particolare sul web, si stanno diffondendo alcune informazioni false in merito ai nuovi obblighi di misurazione dei consumi energetici, previsti dal decreto di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica (D.lgs 102/2014 del 4 luglio 2014, art. 9 comma 5). Assotermica, associazione produttori apparecchi e component per impianti termici, federata ad ANIMA, fa un po’ di chiarezza.

La contabilizzazione del calore, la cui utilità è indiscutibile – si spiega in una nota – favorisce il contenimento dei consumi energetici perché permette di evidenziare a ciascuna utenza i propri consumi individuali e conseguentemente indurre a una miglior gestione delle climatizzazione e della produzione di acqua calda.

Differentemente da quanto si legge, tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.

L’obbligo di installazione da parte delle imprese di fornitura partirà dal prossimo 31 dicembre 2016, salvo situazioni locali specifiche in cui questi obblighi sono già partiti e sarà commisurato a valutazioni di compatibilità tecnica, di efficienza in termini di costi e di valutazione dei risparmi energetici potenziali.

Su QualEnergia.it abbiamo spiegato in cosa consiste l’obbligo in “Pago quel che consumo: per i condomini alle porte l’obbligo della contabilizzazione del calore”

Qui il decreto 102 del 4 luglio 2014 che impone l’obbligo

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