Denuncia officina elettrica entro il 31 marzo, chi deve presentarla

  • 4 Febbraio 2016

Il mancato invio della dichiarazione di consumo comporta la sospensione degli incentivi da parte del GSE e una sanzione amministrativa dall’Agenzia delle Dogane. La scadenza per la presentazione è il 31 marzo 2016.

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Entro il 31 mazo 2016 va inviata la “denuncia di officina elettrica“. Il mancato invio della dichiarazione di consumo comporta la sospensione degli incentivi da parte del GSE ed una sanzione amministrativa dall’Agenzia delle Dogane in base all’7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Il GSE e l’Agenzia delle Dogane potranno effettuare controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni inviate (si veda anche QualEnergia.it, Cosa bisogna sapere dei controlli del GSE sugli impianti a rinnovabili incentivati). Approfittiamo di una nota della cooperativa Impronte per fare il punto sulla normativa.

Gli impianti obbligati a presentare la denuncia di officina elettrica

Il titolo II del Testo Unico delle Accise che disciplina il regime fiscale sull’energia elettrica (D.Lgs 504/95) all’art. 53, commi 1 e 2 individua i soggetti obbligati (al pagamento dell’accisa e agli adempimenti connessi) che devono presentare una dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento e liquidazione del debito d’imposta.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:

  • esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto;
  • esercenti attività di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.

Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell’energia elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali (ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell’elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.

Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane).

L’autoconsumo

Il requisito dell’autoconsumo è fondamentale poiché è alla base del meccanismo di tassazione dell’officina elettrica dato che le accise vengono calcolate unicamente sull’elettricità prodotta dall’impianto e autoconsumata in loco.

Nota Bene: in materia di autoconsumo non esistono soglie minime di riferimento. Ad esempio un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza che cede alla rete il 98% dell’energia prodotta, utilizzandone il 2% per alimentare i servizi ausiliari dell’impianto, è comunque tenuto ad aprire officina elettrica, poiché il 2% di energia autoconsumata, essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al regime delle accise.

Le modalità di presentazione

Con la circolare n.19/D del 21 dicembre 2015 (qui in pdf) l’Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni per le dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale relativamente all’anno d’imposta 2015.; sono stati aggiornati i modelli AD-1 (energia elettrica) e AD-2 (gas naturale), le relative istruzioni per la compilazione, nonché il software e le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, tramite il Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane entro il 31 marzo 2016.

Chi non deve presentare la denuncia

Non sono tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica:

  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, operanti in regime di cessione totale (senza autoconsumo)
  • Impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW
  • Impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile non superiore a 1 kW
  • Impianti alimentati a biogas di qualsiasi potenza

Gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW che operano in regime di cessione totale sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all’obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica e sono comunque tenuti ad effettuare la dichiarazione annuale di consumo.

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