Sicilia, in Gazzetta la legge regionale che pone rigidi limiti all’eolico

In Gazzetta Ufficiale la legge 20/11 n. 29 della Sicilia che prevede che si definiscano le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW. Il testo.

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La legge 20/11 n. 29 della Sicilia “in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, che in particolare definisce le “aree non idonee all’installazione di impianti eolici”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale regionale di venerdì 27 (vedi allegato in basso).

Il testo prevede che, con decreto del presidente della Regione, si definiscano “le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW“, con particolare riferimento a zone che: “presentano vulnerabilità ambientali; caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico; individuate come beni paesaggistici; di particolare pregio ambientale; di pregio agricolo; sottoposte a vincolo paesaggistico, archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta”.

Nell’allegato 3 (paragrafo 17), dove sono indicati i criteri per l’individuazione di aree non idonee per l’eolico, si spiega che questi criterio puntano, non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. Va detto però che attorno a questa legge, tacciata di voler penalizzare duramente l’eolico nella regione, nei giorni scorsi c’è stato un vivace dibattito; su queste pagine lo abbiamo raccontato dando spazio sia alle proteste del settore che alla posizione della Regione.

La legge regionale 20/11 n. 29 come pubblicata in Gazzetta Ufficiale (pdf)

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