Aggiornamento Testo Integrato delle Connessioni Attive, in consultazione il documento

  • 3 Agosto 2015

Con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in merito all'aggiornamento del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA). Osservazioni entro il 14 settembre 2015.

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Con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel (allegato in basso) l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in merito all’aggiornamento del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) al fine di risolvere sia alcune criticità segnalate dai gestori di rete, sia di tener conto degli esiti delle procedure di risoluzione delle controversie nel frattempo intercorse relative a tali tematiche.

In particolare, gli orientamenti illustrati nel documento (che riporta anche schema di articolato recante le modifiche al TICA) prevedono che:

  • nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ovvero nel caso di connessioni di impianti eolici offshore alla rete di distribuzione in alta tensione, il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all’atto dell’accettazione del preventivo possa (e non debba obbligatoriamente) ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente, l’impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza; e che, a tal fine, il gestore di rete espliciti nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) i principi sulla base dei quali può avvenire tale ricomprensione, fermo restando il fatto che l’impianto di utenza per la connessione, qualora ricompreso tra gli impianti di rete, deve soddisfare tutti i requisiti tecnici necessari per l’erogazione del pubblico servizio;
  • la possibilità di cui al precedente alinea, in luogo del previgente obbligo, non sia estesa anche alle imprese distributrici qualora ancora dispongano di tratti di rete in alta tensione (ad eccezione del caso di impianti eolici offshore), poiché tali imprese, operando un’attività di distribuzione, dovrebbero comunque sviluppare una propria rete che giunga fino al confine di proprietà di clienti finali e produttori;
  • qualora, nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione (e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti da parte dei richiedenti), i richiedenti non si rendano disponibili per la cessione dell’impianto di rete per la connessione a seguito dell’attivazione della connessione, il gestore di rete, dopo due solleciti disconnetta l’impianto di produzione dalla propria rete fino all’avvenuto perfezionamento dell’atto di cessione (rimane ferma la possibilità, per il produttore, di richiedere l’attivazione della procedura di risoluzione delle controversie);
  • sia modificata la modalità di calcolo del corrispettivo che il produttore è tenuto a versare al gestore di rete, a seguito di sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione inizialmente richiesta e qualora il gestore di rete possa tecnicamente modificare la potenza in immissione, garantendo un effetto deterrente. Si prevede, in particolare, che il gestore di rete applichi il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato qualora il produttore richieda l’aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione;
  • al fine di minimizzare eventuali fenomeni speculativi atti a mantenere valida per un tempo indefinito la Soluzione tecnica minima generale (STMG), la richiesta di modifica del preventivo possa essere presentata al massimo due volte per ogni richiesta di connessione, fatti salvi i casi di riduzione della potenza in immissione;
  • in caso di esito negativo del procedimento autorizzativo, il gestore di rete possa annullare il preventivo di connessione anche sulla base di informazioni in proprio possesso, previa verifica con l’organismo competente, senza necessariamente attendere la comunicazione da parte del produttore;
  • nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza di esplicita evidenza da parte del richiedente, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata venga resa disponibile al gestore di rete senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione;
  • sia estesa a tutti i gestori di rete una procedura per l’attivazione della connessione simile a quella implementata da Enel Distribuzione al termine dell’istruttoria formale avviata con deliberazione 325/2013/S/ eel (verbale di attivazione e sospensione dei termini nei casi in cui il produttore si opponga all’accesso del personale del gestore di rete);
  • vengano disciplinate le modalità di registrare in GAUDÌ delle dismissioni e delle messe in conservazione, nonché le procedure per la voltura della pratica di connessione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 14 settembre 2015.

Il documento di consultazione (pdf)

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