Conto energia FV e ricorsi al DTR del GSE. Eliminazione soglia di producibilità incentivabile?

Moltissimi i ricorsi presentati al Tar sul contestatissimo documento tecnico di riferimento (DTR) del GSE contenente le regole per il mantenimento degli incentivi per il fotovoltaico in conto energia uscito il 1 maggio. Una lettera del GSE ad assoRinnovabili sembra voler intendere l'eliminazione della soglia di producibilità incentivabile. A breve uno Speciale di QualEnergia.it

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Il 30 giugno è scaduto il termine per presentare il ricorso al Tar del contestatissimo documento tecnico di riferimento (DTR) del GSE sulle regole per il mantenimento degli incentivi per il fotovoltaico in conto energia uscito il 1° maggio scorso. Moltissimi sono stati i ricorsi delle aziende di settore.

Ieri, 1° luglio, a Roma, a QualEnergia.it ha organizzato un workshop tecnico proprio sul documento per analizzarlo dal punto di vista legale e tecnico-economico. Una sintesi del seminario verrà pubblicata su uno Speciale che sarà online il prossimo 22 luglio.

Tra i ricorrenti del DTR, un centinaio di operatori e la nuova associazione Italia Solare, si sono affidati allo studio legale Macchi di Cellere Gangemi che ha impugnato davanti al Tar Roma il documento tecnico proprio l’ultimo giorno disponibile, visto che il GSE non aveva ancora pubblicato alcuna revisione sostanziale dello stesso.

Il ricorso censura l’introduzione della soglia massima di producibilità che andrebbe a ridurre gli importi da erogare da parte del GSE a titolo di incentivi. Lo studio legale specifica che il GSE non ha alcun potere di introdurre la suddetta soglia, neppure richiamando il raggiungimento del costo indicativo accumulato annuo di 6,7 miliardi di euro. Tale limite non ha la finalità di applicare una soglia massima di producibilità agli impianti incentivati, ma è stato introdotto per limitare l’ambito di operatività del V Conto.

“Oltretutto il raggiungimento del tetto dei 6,7 miliardi di euro annui – sostiene Germana Cassar, partner dello studio legale – non può dirsi più corretto in quanto molte delle risorse rientranti nel calcolo dei 6,7 miliardi e su cui si è basata la dichiarazione circa il raggiungimento di tale tetto non risultano assegnate per effetto di molteplici provvedimenti di decadenza dagli incentivi e dell’abbandono di diverse iniziative computate nell’ultimo registro pubblicato dal GSE”. “Del resto – continua l’avvocatessa – il DTR non chiarisce come questo calcolo sia stato effettuato; certamente non può più essere utilizzato il contatore FV, che stranamente il GSE non ha più aggiornato, né lo ha fatto prima dell’adozione del DTR”.

Sulla soglia di producibilità incentivabile (Appendice A del DTR) è arrivata in extremis (fine giugno) una lettera a firma del direttore del GSE, Vinicio Vigilante, in risposta alle richieste di assoRinnovabili presentate direttamente all’ente in un recente incontro. Nella lettera si afferma che:

… il GSE proseguirà nell’attività di valutazione in conformità alle regole di cui al DTR, viste le migliaia di richieste già pervenute, garantendone il riscontro nel rispetto di termini predefiniti e di criteri omogenei, senza tuttavia applicare il calcolo del valore di soglia, che sarà successivamente disciplinato, all’esito delle interlocuzioni in corso e degli adeguamenti normativi che dovessero intervenire al riguardo”.

Insomma, quel valore-soglia non dovrebbe più essere preso in considerazione. Staremo a vedere.

Altre ed altrettanto importanti sono però le criticità del documento (vedi anche “FV, tutte le criticità delle regole GSE per il mantenimento della tariffa incentivante”, articolo curato dagli Avv. Andrea Sticchi Damiani e Francesco Saverio Marini ). Sempre secondo lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi appaiono illegittime anche alcune previsioni, come il divieto di effettuare interventi finalizzati all’aumento della sola producibilità degli impianti senza alterazione della potenza nominale e il gravoso e irrazionale sistema di comunicazioni che arriverebbe a riguardare anche meri interventi di manutenzione irrilevanti ai fini dell’accesso agli incentivi.

L’avv. Casser spiega con un esempio: “Si pensi ad una nuova tecnologia di inverter in grado di evitare perdite di energia: secondo il DTR tale intervento di sostituzione, pur non alterando le condizioni di accessibilità agli incentivi, sarebbe vietato sebbene dovrebbe rientrare nel diritto alla libertà di impresa del produttore costituzionalmente garantita dall’art. 41. Tanto più che la produzione di energia da fonti rinnovabili risponde a finalità di interesse pubblico, quali ad esempio la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”.

Il DTR è inoltre considerato viziato da sviamento di potere: il GSE, pur dichiarando l’intenzione di introdurre le ‘regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia’, secondo i ricorrenti persegue in realtà un fine diverso per il quale non ha alcun potere, cioè quello di diminuire in modo gravoso gli importi da erogare a titolo di incentivo, sebbene gli stessi siano stati già riconosciuti con la stipula delle convenzioni sottoscritte con il GSE. Forti sono i anche caratteri di retroattività insiti nel documento che per alcuni fanno tornare alla mente lo “spalma-incentivi”.

Ricordiamo, infine, che è stato prorogato al 30 settembre 2015 il termine entro il quale i soggetti responsabili di impianti incentivi con il conto energia sono tenuti a comunicare al GSE gli interventi di modifica realizzati prima del 1° maggio 2015, data di pubblicazione del DTR.

Molti operatori confidano in un radicale cambiamento dei contenuti del documento e una sua pubblicazione nella versione revisionata entro la fine dell’estate.

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