L’Europa boccia la Gran Bretagna sull’Iva agevolata per il risparmio energetico

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Strada in salita per il programma 'Green Deal' brtiannico, inteso a promuovere la riqualificazione edilizia e tagliare i consumi elettrici e termici. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che Londra non può applicare l’aliquota Iva ridotta del 5% su infissi, pannelli solari, pompe di calore e altri materiali. Motivo? L'iva ridotta va applicata solo nell’ambito di una politica sociale.

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È davvero un giudizio inaspettato e “contrario al senso comune”, nelle parole di Ashley Fox, capogruppo dei conservatori britannici all’Europarlamento. La Corte di Giustizia Europea, infatti, ha bocciato sonoramente un aspetto fondamentale del piano inglese che intende promuovere l’efficienza energetica nelle abitazioni private (la sentenza – pdf).

Stiamo parlando della riduzione della Vat (value added tax, cioè l’imposta sul valore aggiunto) dal 20 al 5% sui dispositivi che permettono di tagliare i consumi di energia elettrica e termica. La misura è parte integrante del ‘Green Deal’ varato dalla Gran Bretagna (vedi qui). Un programma da 700 milioni di sterline per favorire, anche grazie a prestiti agevolati, l’installazione di nuove tecnologie presso migliaia di famiglie. Nel mirino del Governo ci sono tutte quelle case-colabrodo foriere di sprechi e conseguenti bollette salatissime. L’obiettivo è invogliare i cittadini a investire nella riqualificazione energetica delle loro dimore, puntando alle soluzioni migliori sul fronte costi-benefici.

L’abbassamento dell’Iva riguardava parecchi beni: infissi, coibentazioni, pannelli solari, pompe di calore, piccole turbine eoliche e altri ancora. Secondo Ashley Fox, «le persone rimarranno sbalordite, quando vedranno che, da una parte, l’Europa assilla gli Stati membri sulla diminuzione della CO2, mentre dall’altra emana sentenze di questo tipo».

Il suo pensiero riassume perfettamente le storture di Bruxelles: ma come, l’efficienza energetica non era al primo posto dell’agenda verde? La riqualificazione edilizia non era quella Cenerentola della strategia 20-20-20, su cui tutti i Paesi avrebbero dovuto puntare con rinnovato slancio? Facciamo allora un passo indietro: era il 2013 quando la Commissione Europea intimò a Londra di eliminare la riduzione dell’imposta sulle tecnologie per il risparmio energetico. Due anni e una procedura d’infrazione dopo, siamo arrivati al pronunciamento della Corte di Giustizia, che è un capolavoro bizantino.

La controversa sentenza

Vediamola nel dettaglio. Il punto essenziale è che l’Iva agevolata, stando alla Commissione e agli stessi giudici, cozza contro la direttiva comunitaria in materia. Difatti, la legislazione UE prevede che l’Iva ridotta sia applicabile soltanto alla fornitura di beni e servizi per la costruzione o il rinnovamento di abitazioni nell’ambito di una politica sociale. Insomma sarebbero ammessi unicamente gli interventi di edilizia popolare. A poco è valsa la spiegazione dei legali inglesi: una strategia votata alla riqualificazione degli immobili comporterebbe comunque dei vantaggi per la collettività.

Ecco di seguito l’interpretazione data invece dalla sentenza: «Anche se è vero, come asserisce la Gran Bretagna, che una politica di miglioramento abitativo può produrre effetti sociali, l’estensione dell’Iva ridotta a tutte le proprietà residenziali non può essere considerata come essenzialmente sociale». Le misure inglesi, si legge inoltre, «non possono essere viste come se fossero state adottate per ragioni di esclusivo interesse sociale, o tantomeno per ragioni di principale interesse sociale».

Ripercussioni sulle politiche di efficienza

Così secondo la Commissione Europea ci sono altri modi, più efficaci, per promuovere l’installazione di apparecchi e materiali taglia-consumi. Come sussidi diretti o detrazioni fiscali. L’Italia, ad esempio, ha scelto proprio il sistema dei bonus (65% valido fino al 31 dicembre 2015) per le spese di riqualificazione energetica in edilizia.

Per quanto riguarda l’Iva agevolata al 10%, tuttavia, nel nostro Paese c’è il paletto dei “beni di valore significativo”, tra cui rientrano anche infissi e caldaie. In questi casi, l’aliquota ridotta si applica solo “fino a concorrenza del valore della prestazione”, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate. Cioè alla differenza tra l’importo totale dei lavori eseguiti e il valore dei beni significativi acquistati.

Tornando, infine, alla sentenza inglese, i giudici hanno rimarcato un’altra ragione per cui non si può applicare l’aliquota del 5%, sempre in base alla direttiva: il valore dei materiali per il risparmio energetico, scrivono, costituisce la parte preponderante del costo complessivo del servizio fornito. La Gran Bretagna dovrà quindi adeguarsi a queste disposizioni, altrimenti dovrà pagare delle sanzioni. Ma di sicuro la partita non finisce qui: vedremo quali saranno le prossime mosse di Londra sul fronte del suo Green Deal. E vedremo anche se in futuro ci saranno altre bocciature simili per altri Stati membri.

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