Primo conto energia FV: GSE chiede restituzione rivalutazione Istat degli incentivi

I soggetti beneficiari degli incentivi del primo CE fotovoltaico stanno ricevendo dal GSE raccomandate che chiedono la restituzione dell’adeguamento Istat sul valore dell’incentivo, secondo quanto definito dal DM 6/2/2006. La battaglia legale può dirsi conclusa o esistono margini per appellarsi contro una norma che alcuni giudicano retroattiva? Il consiglio di uno studio legale.

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In questi giorni i soggetti beneficiari degli incentivi del I Conto Energia fotovoltaico stanno ricevendo dal GSE delle raccomandate che chiedono la restituzione dell’adeguamento Istat sul valore dell’incentivo, come originariamente previsto nel primo decreto, poi modificato. Ma andiamo con ordine.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2005 viene pubblicato il “DM 28 Luglio 2005” (poi aggiornato dal DM 6 febbraio 2006, entrato in vigore il 14/2/2006 – vedi i due DM): nasce il Conto Energia, il primo dei cinque che si sono succeduti fino a chiudersi definitivamente nel 2013. Con il DM 6/2/2006 (art. 4 comma 1) si annullava l’adeguamento ISTAT per le tariffe incentivanti previste per gli impianti del 1° Conto Energia (definite nell’art. 6 comma 6 del DM 28/7/2005).

Poi ci fu una battaglia legale e nello stesso anno un ricorso al TAR della Lombardia (sentenze nn. 2125 e 2126 del 10/11/2006) annullò le norme cosiddette retroattive del DM 6/2/2006, almeno per tutti gli impianti che avevano fatto richiesta di incentivi entro il 14 febbraio 2006.

Nel 2012 il Consiglio di Stato (sentenza del 4/5/2012, n.9) annullò gli effetti del ricorso, escludendo che l’art 4, comma 1 del DM 6/2/2006 abbia violato sia il principio di irretroattività che il principio del legittimo affidamento (sentenza confermata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3990 del 30/7/2013).

Per questo motivo in questi giorni tutti i proprietari di un impianto fotovoltaico realizzato con il primo Conto Energia stanno ricevendo le raccomandate da parte del GSE (vedi lettera tipo) con le quali viene ripristinata la tariffa incentivante (fissa a livello nominale), annullato l’adeguamento ISTAT (la tariffa diventa dunque decrescente in termini reali) e attivato il procedimento di recupero delle somme erogate in ragione della tariffa percepita superiore a quella iniziale.

I proprietari hanno ora solo 10 giorni per tentare di opporsi in forma scritta. Ricordiamo che il primo Conto Energia ha ammesso all’incentivo 12.433 impianti per una potenza di 387,6 MW (vedi tabella). L’adeguamento ISTAT negli ultimi 8 anni ha raggiunto circa 0,06 €/kWh.

Molti dunque si ritrovano a dover restituire cifre che possono ammontare, ad esempio, intorno alle 600 € per un piccolo impianto da 3 kW in esercizio da 8 anni; introiti ricevuti che dovrebbero essere decurtati attraverso i successivi incentivi fino al raggiungimento della somma equivalente.

Come rispondere a questa raccomandata e in tempi così stretti? Esiste già un ricorso al TAR del Lazio. Non si sa come andrà a finire: si uniformerà a quanto definito dalla Consiglio di Stato?

Il GSE sta applicando la legge con due anni di ritardo rispetto alla sentenza finale del Consiglio di Stato. Quindi, fatta salva la prescrizione del credito, sulla quale si dovranno esprimere gli organi competenti e facendo quindi riserva di opporre nelle sedi opportune l’istanza di prescrizione parziale, l’associazione ATER, ad esempio, suggerisce che si può legittimamente richiedere almeno la dilazione della restituzione in considerazione del tempo intercorso dai fatti e anche dalla sentenza in oggetto.

Sulla rete viene inoltre proposto un modello di lettera in cui si evidenzia che si ritiene illegittima l’interpretazione proposta dal GSE e che non si intende prestare acquiescenza al procedimento di rideterminazione delle tariffe avviato dal Gestore e, anzi, ci si riserva di impugnare in giudizio il provvedimento conclusivo del medesimo, una volta che sarà emesso. I firmatari chiederebbe al GSE, tramite questa comunicazione, di interrompere il procedimento di rideterminazione in esame o, quantomeno, di disporne la sospensione in attesa della definizione del giudizio attualmente pendente avanti al TAR Lazio (la parte in giallo della lettera è per chi ha partecipato al ricorso originario che era avverso alla nota del GSE 26 marzo 2013). Questa forma di comunicazione sarebbe però solo un modo di fare delle semplici osservazioni al GSE, peraltro con scarso valore giuridico.

Il perché ce lo spiega (aggiornamento del 31 marzo 2015), l’Avv. Germana Cassar, partner amministrativista dello Studio Macchi di Cellere Gangemi di Milano. In particolare – ci dice il legale, “salvo il caso in cui il GSE non abbia indicato correttamente l’importo della tariffa originaria riconosciuta, riterremmo di non inviare osservazioni al GSE in questa fase per due ragioni”, che qui indichiamo:

a) Le note inviate dal GSE sono mere comunicazioni di avvio del procedimento a cui seguiranno gli atti definitivi che ripristineranno la tariffa originaria e indicheranno le modalità di restituzione delle somme a titolo di rivalutazione. Se ci saranno dei profili di illegittimità in tali atti, si potrà reagire in tale fase con la proposizione di un ricorso al TAR.

b) Il merito della questione – la debenza o meno (obbligo stabilito per legge di dover fare qualcosa, e soprattutto di dover versare una somma, ndr) della rivalutazione monetaria sulle tariffe del Primo Conto Energia – è stata definitivamente decisa della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012 nel senso che la stessa non era dovuta.

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