Oneri di sistema sull’autoconsumo: quanto e come si paga nel 2015

Le due delibere Aeegsi mettono in pratica la norma del 'decreto Competitività' che impone di pagare parte degli oneri di sistema sull'energia autoconsumata. Un SEU in bassa tensione pagherà 36 euro all'anno, uno in media tensione con fotovoltaico da 200 kW ne pagherà 273. Gli impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW non pagano nulla.

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Un SEU in bassa tensione pagherà 36 euro all’anno, uno in media tensione con fotovoltaico da 200 kW ne pagherà 273; un cogeneratore a gas della stessa taglia sempre in media 1911 euro. Per energivori e impianti in alta tensione maggiorazioni calcolate a livello di singola impresa, a conguaglio; mentre gli impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW non pagano nulla. Ecco in sintesi quel che emerge dalle due delibere Aeegsi che stabiliscono come e quanto si pagheranno gli oneri sull’energia autoconsumata.

Come sappiamo, il decreto Competitività (91/ 2014), così come convertito in legge (116/2014), introduce l’obbligo – per tutti tranne che per gli impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW – di pagare il 5% degli oneri di sistema anche sull’energia consumata ma non prelevata dalla rete, cioè ad esempio per quella ottenuta da un impianto fotovoltaico e usata direttamente.

Per applicare la disposizione teoricamente bisognerebbe misurare esattamente quanta energia produce ogni impianto che funziona in autoconsumo, opzione chiaramente impraticabile.

L’Autorità ha risolto il problema con la delibera 609/2014 (allegato in basso e sintesi qui) introducendo un sistema di pagamenti forfettari basato su tipologia di allacciamento, taglia e fonte. Successivamente, con la delibera 675/2014 (allegato in basso), pubblicata il 29 dicembre, si sono determinati i quantitativi da pagare per il 2015.

Riassumiamo, dunque, quanto e come si paga:

  1. Per i punti di prelievo in bassa tensione (esclusi gli impianti a rinnovabili <20 kW, esentati) si pagherà 36 euro/punto di prelievo/anno (salvo successivo aggiornamento).
  2. Per quelli in media tensione (esclusi gli energivori) la cifra da pagare dipende dalla taglia e dalla fonte che alimenta l’impianto. Nel dettaglio il corrispettivo sarà calcolato con questa formula:

Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota,

nella quale:

  • ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte, fissato convenzionalmente a: 1000 per il fotovoltaico; 3000 per l’idroelettrico; 1800 per l’eolico e 7000 per le altre fonti;
  • α è un parametro che tiene conto dell’incidenza dell’autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione.
  • Aliquota in questa fase è il 5% del valore unitario variabile delle componenti A + MCT (come sappiamo le eventuali rimodulazioni della percentuale di oneri da pagare, che saranno effettuate a cadenza biennale, varranno solo per gli impianti non ancora in esercizio al momento in cui gli aumenti verranno deliberati. Inoltre la quota da pagare non potrà salire di più di 2,5 punti percentuali per ogni aggiornamento biennale). L’aliquota per il 2015 è stata fissata a 0,273 centesimi di euro/KWh.

Essendo il coefficiente α per l’autoconsumo fisso, posto pari a 0,5, ovviamente è avvantaggiato chi autoconsuma più di quella quota e svantaggiato chi consuma meno.

Un SEU con un impianto fotovoltaico da 200 kW collegato in media tensione pagherà così 273 euro l’anno. Un SEU con cogenerazione a gas della stessa taglia pagherà invece 7 volte tanto, cioè 1.911 euro all’anno.

    3. Per i punti di prelievo in alta e altissima tensione, nonché per quelli nella titolarità di imprese a forte consumo di energia (anche in media tensione), infine, sarà applicato, a conguaglio da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico, un sistema di maggiorazioni calcolate a livello di singola impresa in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese. Maggiorazioni determinate applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT.

    4. Per le imprese a forte consumo di energia, si precisa, il conguaglio delle maggiorazioni avverrà in occasione dell’erogazione per l’anno di competenza del conguaglio delle agevolazioni previste per le imprese energivore, scomputando eventuali importi già pagati dal titolare dell’impresa nel caso di mancata inclusione nell’elenco delle imprese energivore.

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